Decadenza dall'impugnazione. Sei mesi per i giudizi iniziati da luglio 2009

Pubblicato il 05 maggio 2015 L'articolo 327 del Codice di procedura civile sulla decadenza dall'impugnazione, per come novellato dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'articolo 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati – e non alle impugnazioni proposte – a decorrere dal 4 luglio 2009.

Ne consegue l'applicabilità, ancora, del termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore alla data indicata, a nulla rilevando il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8628 del 29 aprile 2015.
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