Decadenza dall'impugnazione. Sei mesi per i giudizi iniziati da luglio 2009

Pubblicato il 05 maggio 2015 L'articolo 327 del Codice di procedura civile sulla decadenza dall'impugnazione, per come novellato dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'articolo 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati – e non alle impugnazioni proposte – a decorrere dal 4 luglio 2009.

Ne consegue l'applicabilità, ancora, del termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore alla data indicata, a nulla rilevando il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8628 del 29 aprile 2015.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Cpb su accesso e condizioni per l’adesione

09/10/2024

Controllo a distanza, installazione di GPS su auto aziendali: come e quando

09/10/2024

Bonus Natale in Gazzetta Ufficiale, come funziona?

09/10/2024

Anticipi Pac 2024 dal 16 ottobre 2024

09/10/2024

Inaugurata la Scuola di formazione del Notariato

09/10/2024

Professionista incaricato delle relazioni per il concordato: credito prededucibile

09/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy