Decadenza dall'impugnazione. Sei mesi per i giudizi iniziati da luglio 2009

Pubblicato il 05 maggio 2015 L'articolo 327 del Codice di procedura civile sulla decadenza dall'impugnazione, per come novellato dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'articolo 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati – e non alle impugnazioni proposte – a decorrere dal 4 luglio 2009.

Ne consegue l'applicabilità, ancora, del termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore alla data indicata, a nulla rilevando il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8628 del 29 aprile 2015.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Sicurezza sul lavoro, incentivi INAIL per formazione e informazione: upload documentazione

29/04/2025

Ferie collettive, differimento adempimenti da chiedere entro il 31 maggio

29/04/2025

Certificazione parità di genere: più tempo per le attività formative per accedere al Fondo

29/04/2025

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy