Decadenza dal potere impositivo, eccezione in senso proprio
Pubblicato il 10 gennaio 2015
Secondo la Corte di cassazione –
ordinanza n. 171 del 9 gennaio 2015 - è il contribuente a scegliere se avvalersi o meno dell'
eccezione relativa alla
decadenza del potere di accertamento da parte dell'ufficio tributario.
Detta eccezione, ossia, deve ritenersi “
in senso proprio”,
non rilevabile d'ufficio dal giudice
né proponibile per la prima volta in grado di appello.
Il
termine di decadenza stabilito a carico dell'amministrazione finanziaria ed in favore del contribuente
per l'esercizio del potere impositivo ha, infatti,
natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Detta decadenza – precisano i giudici di legittimità –
non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi ma
incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del Fisco.