E’ legittimo il sequestro dell’immobile del coniuge richiesto per tutelarsi circa l’ingente credito che vanta l’altro coniuge nei suoi confronti.
Con ordinanza del Tribunale di Cassino del 5 maggio 2010, n. 4013, è stato osservato come in caso di cointestazione del conto corrente, in regime di separazione dei beni tra coniugi, non è ammesso che uno dei correntisti si appropri, senza ricorrere ad un atto giudiziario, della somma a lui dovuta a titolo di estinzione di un debito.
Inoltre non costituisce estinzione del debito il versamento nel conto di una somma, da parte del coniuge debitore, se non viene specificato che il versamento viene seguito al fine di sanare la pendenza debitoria.
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