Debiti pa, indicazioni Inps per il rilascio del Durc

Pubblicato il 15 agosto 2013 L'Inps, con il messaggio n. 13153 del 14 agosto 2013, fornisce indicazioni operative per la richiesta del Durc necessario per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012.

Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva del creditore al momento della data di emissione della fattura o della richiesta di pagamento, dal 31 luglio 2013 è stata aggiornata la procedura www.sportellounicoprevidenziale.it con la possibilità – per le stazioni appaltanti/amministrazioni – di inserire la data di riferimento del documento di pagamento.

La verifica della regolarità a cui gli operatori sono chiamati verte su due momenti specifici: uno fino alla data della richiesta di pagamento, l'altro fino alla data di emissione del documento stesso. Questo al fine di considerare eventuali successive regolarizzazioni effettuate oltre la data indicata dalla stazione appaltante.

La doppia verifica consente alla stazione appaltante di valutare l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo, qualora – alla data della fattura o della equivalente richiesta – si sia accertata una situazione di irregolarità contributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore che perdura anche successivamente alla medesima data.

Tramite il preavviso di accertamento negativo il contribuente è invitato a regolarizzare, entro 15 giorni, la propria posizione. L'Istituto specifica che l'obbligo di attivazione del preavviso di accertamento negativo resta escluso quando l'irregolarità interessa solo il periodo successivo indicato dalla stazione appaltante. In questo caso il Durc deve attestare la regolarità, con l'annotazione però dell'importo e del relativo periodo del debito maturato successivamente alla data indicata dalla stazione appaltante.
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