Il regolamento – approvato con le determinazioni n. 229/2012 e n. 113/2013 - che disciplina la rateazione dei debiti contributivi maturati, rappresenta l'unico testo valido in materia. Lo illustra ampiamente l'Inps con circolare n. 108 del 12 luglio. In essa, viene specificato che l'accettazione del piano di ammortamento avviene, da parte del debitore, con il pagamento della prima delle rate previste. Ma il mancato o parziale versamento di tale rata produce la revoca del piano stesso con il divieto di proporre, per i medesimi debiti, una nuova domanda di dilazione.
La
soppressione dell'Indpdap e dell'Enpals con conseguente confluenza
nell'Inps
delle relative funzioni, ha portato ad accentrare in questo ultimo la disciplina della rateazione dei debiti
contributivi, attraverso cui recuperare i crediti vantati nei
confronti
delle Gestioni private, dei lavoratori pubblici e dei lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico.
La
fonte unica cui fare riferimento, a decorrere dal 12 luglio 2013, è
contenuta
nel regolamento di Disciplina delle
rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa,
valido per tutte
le Gestioni amministrate dall'Inps; la disciplina costituisce l’oggetto
della
circolare Inps n. 108/2013.
DEBITI
IN FASE AMMINISTRATIVA
Si
intendono per tali tutte le posizioni di
debito- contributi e sanzioni – maturate verso tutte le Gestioni
amministrate
dall'Inps e denunciate dal contribuente ovvero accertate
dall'Istituto, al
momento di presentazione della domanda di rateazione.
Primo
motivo di nullità
della domanda
è, quindi, rappresentato dalla mancata
indicazione, nella stessa, di tutte le Gestioni in cui sono
presenti posizioni debitorie del contribuente.
Tale
situazione può essere sanata dalla
presentazione di una nuova istanza che comprenda l'intera
situazione
debitoria.
Si
considera debito in
fase amministrativa quello per il quale,
al momento di presentazione della domanda di rateazione:
La
richiesta di rateazione può riguardare:
->
omissioni ed evasioni contributive
->
mancato versamento, da parte del datore di lavoro, di ritenute
previdenziali
ed assistenziali a carico dei lavoratori.
All'Inps
compete il rilascio della dilazione
sui debiti contributivi per un numero
massimo di 24 mesi. E', invece, di spettanza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il
prolungamento della rateazione fino a 36
rate.
Per
quanto riguarda la regolarizzazione in
60 mensilità, la circolare n. 108/2013 ricorda che deve
essere chiesta apposita autorizzazione al
Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze (circolare Inps n.165/2001), che la rilasciano solo per specifiche
cause, quali:
-
oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero
sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
sulla
ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in
sede
giurisprudenziale o amministrativa. In sostanza, occorre che le
incertezze
dipendano dalla novità e complessità delle norme, dai diversi e
contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi che abbiano dato
origine ad un
convincimento obiettivo ed inesatto circa la sussistenza dell'obbligo
contributivo che, solo in seguito, è stato riconosciuto, in via
definitiva;
-
fatto doloso del terzo denunciato all’Autorità
giudiziaria, entro il termine di cui all’art.124, comma 1 del codice
penale, a
patto che l’interessato esibisca certificazione dell’autorità
giudiziaria che
attesti la pendenza del procedimento.
PROCEDIMENTO
DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE
Al
fine di sanare i debiti esistenti, il contribuente è tenuto ad inoltrare la domanda di rateazione – si
ribadisce, deve contenere tutti i debiti presenti nelle varie gestioni
amministrate dall'Inps – utilizzando i canali telematici messi a
disposizione
dall'Istituto.
Nel
predisporre l’istanza, occorre porre particolare attenzione
all'individuazione dell'esatto importo dovuto
da indicare
nella domanda.
Qualora
non si abbia completa certezza dell'ammontare o emergano discrepanze
tra quanto
indicato dall'Inps e quanto conosciuto dal contribuente, si suggerisce
di
contattare le competenti strutture dell'Ente per arrivare a definire la
reale
situazione debitoria.
La
domanda deve evidenziare sia l'importo totale del debito, di cui si
chiede la
rateazione, sia i singoli importi relativi alle Gestioni di cui fa
parte lo
scoperto.
PIANO
DI AMMORTAMENTO
Rilevanza
particolare assume l'emissione del piano di ammortamento.
Una
volta adottato, i versamenti effettuati successivamente, anche se
aventi ad
oggetto i debiti contenuti nella rateazione, vanno considerati come
crediti
dell'azienda ed utilizzati in compensazione con i contributi mensili o
periodici dovuti dopo la data di presentazione della domanda.
Questo,
però, non accade se i versamenti successivi sono effettuati a titolo di
ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
Questo
perchè, con la presentazione della domanda, il contribuente si impegna
sia ad
onorare le rate previste che a versare i contributi mensili o periodici
che
sono richiesti dalle norme (“correntezza
contributiva”).
Quindi,
le partite debitorie oggetto di rateazione possono essere integrate da altre partite di debito purchè
maturate prima della data
di presentazione della domanda di dilazione, anche se emerse
dopo
l'emissione del piano di ammortamento.
Unica
deroga contemplata è quella che si sostanzia nel pagamento diretto ad
estinguere in modo anticipato ed integrale la
prevista rateazione.
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI
RATEAZIONE
Il
cardine del sistema è rappresentato dalla presentazione
della domanda di rateazione che comporta
per il contribuente:
> l'accettazione delle condizioni indicate nel piano di rateazione nonchè dell'importo del debito rateizzato |
> l'impegno a rinunciare a sollevare qualsiasi eccezione collegata all'esistenza del debito ed alla sua richiesta |
> l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi di opposizione da esercitare in sede civile. |
N.B.:
E' con il pagamento della prima rata
alla data stabilita, indicata
nel piano di rateazione, che si produce
l'attivazione del piano di rateazione,
ossia la sua accettazione.
E'
importante osservare che la richiesta di rateazione, anche per quanto
riguarda
le somme dovute a titolo di ritenute per retribuzioni corrisposte al
lavoratore, non incide sull'obbligo, che ricade sull'Inps, di
denunciare il
fatto all'Autorità giudiziaria. Quindi, il datore di lavoro, se
ricorrono i
presupposti, rimane penalmente punibile.
Si
precisa che i versamenti rateali vengono imputati ai debiti meno
recenti.
RATEAZIONE
BREVE
L'Inps,
per andare incontro ai contribuenti in temporanea difficoltà di
liquidità, ha
elaborato un particolare strumento denominato “rateazione
breve”, attraverso il quale effettuare il versamento
della contribuzione mensile o periodica, se denunciata od imposta, al
fine di
non perdere il requisito di correntezza contributiva. Il piano di
rateazione
breve presuppone sempre l'esistenza di un piano di rateazione
principale.
L'accesso
al piano di rateazione breve è consentito per una
sola volta nel corso della rateazione principale e per un numero massimo di sei rate mensili.
Posta
l'eccezionalità del caso, il periodo dilazionabile in modalità breve
viene così
fissato:
-
tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;
-
un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.
Onorando
il versamento delle rate richieste nel piano di rateazione breve, oltre
che
quelle del piano principale, il contribuente
non perde il requisito di correntezza contributiva.
Pene
severe, però, conseguono in caso di mancato
o parziale versamento mensile di una delle rate stabilite nella
rateazione
breve:
si
produce la perdita del beneficio della rateazione principale
si
perde il titolo al versamento delle rate rimanenti dovute
come rateazione breve.
Ciò
implica che sia il residuo dovuto a titolo di rateazione principale che
l'importo rimanente riferito al piano di rateazione breve saranno
oggetto di avviso di addebito e quindi
recuperati da
parte dell'Agente della riscossione.
↓ATTENZIONE:
Dal 12 luglio 2013, l'Inps vieta l’utilizzo dell’applicazione web
"Piano
di rientro", di cui al messaggio n. 19684 del 28/07/2010.
↑
DEBITI
MATURATI IN UNA PRECEDENTE
DILAZIONE
La
circolare affronta la questione della domanda
diretta ad ottenere l’attivazione di una rateazione relativa ad
un’esposizione
debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.
In
genere, il contribuente non può inserire nella richiesta di rateazione
un
debito derivante da una precedente dilazione.
L'Istituto,
però, ha inteso attenuare la rigidità di tale norma prevedendo che il
contribuente venga ammesso ad una nuova rateazione di
un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una
precedente
dilazione.
L'accettazione
di tale nuova domanda è subordinata al fatto che sia avvenuto il
pagamento
delle rate accordate e ancora dovute, riferite alle partite debitorie
inserite
nella precedente rateazione.
DEFINIZIONE
DELLA DOMANDA DI RATEAZIONE
Eseguita
la verifica dei presupposti richiesti, la procedura di rateazione può
concludersi:
con
un provvedimento di
accoglimento
o
con
un provvedimento di
rigetto.
In
entrambi i casi, il richiedente riceverà la relativa comunicazione nei
recapiti
indicati nella domanda (Pec o fax).
E’
fissato in 15 giorni, a decorrere
dalla data di presentazione della domanda,
il termine entro cui gli uffici competenti devono definire il
procedimento.
Determinata
la data di versamento della prima rata, il pagamento di quelle
successive sarà
disposto con scadenza mensile a 30 giorni dalla prima.
Qualora
il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni
dalla
data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare sarà
pari al
numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.
Alle
rate vanno applicati gli interessi di
dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della
domanda di
rateazione.
In
merito a tali interessi,
si ricorda che
è ammesso richiedere la loro riduzione, nelle ipotesi fissate dalla
legge.
Accoglimento
Se
il contribuente ha ricevuto comunicazione di accoglimento della domanda
di
rateazione, con il pagamento della prima
rata ne ufficializza l’accettazione.
Al
contrario, il mancato o parziale
pagamento del primo step di versamento, nel termine
stabilito, produce l’annullamento
del piano di
rateazione.
A
seguito dell’annullamento:
>
è inibito, al contribuente, presentare una nuova domanda di rateazione,
riguardante gli stessi debiti;
>
i debiti definiti nel piano di ammortamento saranno richiesti con
avviso di
addebito e recuperati a mezzo di agenti della riscossione.
Rigetto
Se
la causa del mancato accoglimento della pratica di rateazione è
l’assenza dei
requisiti richiesti, il sopravvenire delle necessarie condizioni
comporta la
possibilità, per il debitore, di riproporre la domanda di dilazione,
anche per
le stesse partite di debito.
REVOCA
Si
verifica la revoca
della dilazione accordata:
1.
per mancato pagamento di due rate mensili
consecutive oggetto del piano
di ammortamento;
2.
per mancato pagamento dei contributi correnti
verso le apposite
Gestioni.
Infatti,
come precedentemente affermato, si ha decadenza dal
diritto alla rateazione sia quando si omette il pagamento delle rate
accordate
che quando si omettono i contributi maturati, a cadenza mensile o
periodica.
Anche
nel caso della revoca, i debiti rimanenti saranno
richiesti con
avviso di addebito e recuperati a mezzo di agenti della riscossione.
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