Debiti contributivi: la disciplina per rateizzarli

Pubblicato il 18 luglio 2013

Il regolamento – approvato con le determinazioni n. 229/2012 e n. 113/2013 - che disciplina la rateazione dei debiti contributivi maturati, rappresenta l'unico testo valido in materia. Lo illustra ampiamente l'Inps con circolare n. 108 del 12 luglio. In essa, viene specificato che l'accettazione del piano di ammortamento avviene, da parte del debitore, con il pagamento della prima delle rate previste. Ma il mancato o parziale versamento di tale rata produce la revoca del piano stesso con il divieto di proporre, per i medesimi debiti, una nuova domanda di dilazione.


La soppressione dell'Indpdap e dell'Enpals con conseguente confluenza nell'Inps delle relative funzioni, ha portato ad accentrare in questo ultimo la disciplina della rateazione dei debiti contributivi, attraverso cui recuperare i crediti vantati nei confronti delle Gestioni private, dei lavoratori pubblici e dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.


La fonte unica cui fare riferimento, a decorrere dal 12 luglio 2013, è contenuta nel regolamento di Disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, valido per tutte le Gestioni amministrate dall'Inps; la disciplina costituisce l’oggetto della circolare Inps n. 108/2013.


DEBITI IN FASE AMMINISTRATIVA


Si intendono per tali tutte le posizioni di debito- contributi e sanzioni – maturate verso tutte le Gestioni amministrate dall'Inps e denunciate dal contribuente ovvero accertate dall'Istituto, al momento di presentazione della domanda di rateazione.


Primo motivo di nullità della domanda
è, quindi, rappresentato dalla mancata indicazione, nella stessa, di tutte le Gestioni in cui sono presenti posizioni debitorie del contribuente.


Tale situazione può essere sanata dalla presentazione di una nuova istanza che comprenda l'intera situazione debitoria.


Si considera debito in fase amministrativa quello per il quale, al momento di presentazione della domanda di rateazione:


La richiesta di rateazione può riguardare:


-> omissioni ed evasioni contributive


-> mancato versamento, da parte del datore di lavoro, di ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori.


All'Inps compete il rilascio della dilazione sui debiti contributivi per un numero massimo di 24 mesi. E', invece, di spettanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della rateazione fino a 36 rate.


Per quanto riguarda la regolarizzazione in 60 mensilità, la circolare n. 108/2013 ricorda che deve essere chiesta apposita autorizzazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze (circolare Inps n.165/2001), che la rilasciano solo per specifiche cause, quali:


- oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa. In sostanza, occorre che le incertezze dipendano dalla novità e complessità delle norme, dai diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi che abbiano dato origine ad un convincimento obiettivo ed inesatto circa la sussistenza dell'obbligo contributivo che, solo in seguito, è stato riconosciuto, in via definitiva;


- fatto doloso del terzo denunciato all’Autorità giudiziaria, entro il termine di cui all’art.124, comma 1 del codice penale, a patto che l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento.


PROCEDIMENTO DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE


Al fine di sanare i debiti esistenti, il contribuente è tenuto ad inoltrare la domanda di rateazione – si ribadisce, deve contenere tutti i debiti presenti nelle varie gestioni amministrate dall'Inps – utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto.


Nel predisporre l’istanza, occorre porre particolare attenzione all'individuazione dell'esatto importo dovuto da indicare nella domanda.


Qualora non si abbia completa certezza dell'ammontare o emergano discrepanze tra quanto indicato dall'Inps e quanto conosciuto dal contribuente, si suggerisce di contattare le competenti strutture dell'Ente per arrivare a definire la reale situazione debitoria.


La domanda deve evidenziare sia l'importo totale del debito, di cui si chiede la rateazione, sia i singoli importi relativi alle Gestioni di cui fa parte lo scoperto.


PIANO DI AMMORTAMENTO


Rilevanza particolare assume l'emissione del piano di ammortamento.


Una volta adottato, i versamenti effettuati successivamente, anche se aventi ad oggetto i debiti contenuti nella rateazione, vanno considerati come crediti dell'azienda ed utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti dopo la data di presentazione della domanda.


Questo, però, non accade se i versamenti successivi sono effettuati a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.


Questo perchè, con la presentazione della domanda, il contribuente si impegna sia ad onorare le rate previste che a versare i contributi mensili o periodici che sono richiesti dalle norme (“correntezza contributiva”).


Quindi, le partite debitorie oggetto di rateazione possono essere integrate da altre partite di debito purchè maturate prima della data di presentazione della domanda di dilazione, anche se emerse dopo l'emissione del piano di ammortamento.


Unica deroga contemplata è quella che si sostanzia nel pagamento diretto ad estinguere in modo anticipato ed integrale la prevista rateazione.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEAZIONE


Il cardine del sistema è rappresentato dalla presentazione della domanda di rateazione che comporta per il contribuente:

> l'accettazione delle condizioni indicate nel piano di rateazione nonchè dell'importo del debito rateizzato

> l'impegno a rinunciare a sollevare qualsiasi eccezione collegata all'esistenza del debito ed alla sua richiesta

> l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi di opposizione da esercitare in sede civile.


N.B
.: E' con il pagamento della prima rata alla data stabilita, indicata nel piano di rateazione, che si produce l'attivazione del piano di rateazione, ossia la sua accettazione.


E' importante osservare che la richiesta di rateazione, anche per quanto riguarda le somme dovute a titolo di ritenute per retribuzioni corrisposte al lavoratore, non incide sull'obbligo, che ricade sull'Inps, di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria. Quindi, il datore di lavoro, se ricorrono i presupposti, rimane penalmente punibile.


Si precisa che i versamenti rateali vengono imputati ai debiti meno recenti.


RATEAZIONE BREVE


L'Inps, per andare incontro ai contribuenti in temporanea difficoltà di liquidità, ha elaborato un particolare strumento denominato “rateazione breve”, attraverso il quale effettuare il versamento della contribuzione mensile o periodica, se denunciata od imposta, al fine di non perdere il requisito di correntezza contributiva. Il piano di rateazione breve presuppone sempre l'esistenza di un piano di rateazione principale.


L'accesso al piano di rateazione breve è consentito per una sola volta nel corso della rateazione principale e per un numero massimo di sei rate mensili.


Posta l'eccezionalità del caso, il periodo dilazionabile in modalità breve viene così fissato:


- tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;


- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.


Onorando il versamento delle rate richieste nel piano di rateazione breve, oltre che quelle del piano principale, il contribuente non perde il requisito di correntezza contributiva.


Pene severe, però, conseguono in caso di mancato o parziale versamento mensile di una delle rate stabilite nella rateazione breve:


si produce la perdita del beneficio della rateazione principale


si perde il titolo al versamento delle rate rimanenti dovute come rateazione breve.


Ciò implica che sia il residuo dovuto a titolo di rateazione principale che l'importo rimanente riferito al piano di rateazione breve saranno oggetto di avviso di addebito e quindi recuperati da parte dell'Agente della riscossione.


↓ATTENZIONE: Dal 12 luglio 2013, l'Inps vieta l’utilizzo dell’applicazione web "Piano di rientro", di cui al messaggio n. 19684 del 28/07/2010.


DEBITI MATURATI IN UNA PRECEDENTE DILAZIONE


La circolare affronta la questione della
domanda diretta ad ottenere l’attivazione di una rateazione relativa ad un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.


In genere, il contribuente non può inserire nella richiesta di rateazione un debito derivante da una precedente dilazione.


L'Istituto, però, ha inteso attenuare la rigidità di tale norma prevedendo che il contribuente venga ammesso ad una nuova rateazione
di un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.


L'accettazione di tale nuova domanda è subordinata al fatto che sia avvenuto il pagamento delle rate accordate e ancora dovute, riferite alle partite debitorie inserite nella precedente rateazione.


DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI RATEAZIONE


Eseguita la verifica dei presupposti richiesti, la procedura di rateazione può concludersi:


con un provvedimento di accoglimento


o


con un provvedimento di rigetto.


In entrambi i casi, il richiedente riceverà la relativa comunicazione nei recapiti indicati nella domanda (Pec o fax).


E’ fissato in 15 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, il termine entro cui gli uffici competenti devono definire il procedimento.


Determinata la data di versamento della prima rata, il pagamento di quelle successive sarà disposto con scadenza mensile a 30 giorni dalla prima.


Qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.


Alle rate vanno applicati gli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.


In merito a tali  interessi, si ricorda che è ammesso richiedere la loro riduzione, nelle ipotesi fissate dalla legge.


Accoglimento


Se il contribuente ha ricevuto comunicazione di accoglimento della domanda di rateazione, con il pagamento della prima rata ne ufficializza l’accettazione.


Al contrario, il mancato o parziale  pagamento del primo step di versamento, nel termine stabilito, produce l’annullamento del piano di rateazione.


A seguito dell’annullamento:


> è inibito, al contribuente, presentare una nuova domanda di rateazione, riguardante gli stessi debiti;


> i debiti definiti nel piano di ammortamento saranno richiesti con avviso di addebito e recuperati a mezzo di agenti della riscossione.


Rigetto


Se la causa del mancato accoglimento della pratica di rateazione è l’assenza dei requisiti richiesti, il sopravvenire delle necessarie condizioni comporta la possibilità, per il debitore, di riproporre la domanda di dilazione, anche per le stesse partite di debito.


REVOCA


Si verifica la revoca della dilazione accordata:


1.
per mancato pagamento di due rate mensili consecutive oggetto del piano di ammortamento;


2.
per mancato pagamento dei contributi correnti verso le apposite Gestioni.


Infatti, come precedentemente affermato, si ha decadenza dal diritto alla rateazione sia quando si omette il pagamento delle rate accordate che quando si omettono i contributi maturati, a cadenza mensile o periodica.


Anche nel caso della revoca, i debiti rimanenti
saranno richiesti con avviso di addebito e recuperati a mezzo di agenti della riscossione.


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