Ddl zone montane. Bonus per giovani che acquistano casa

Pubblicato il 04 novembre 2024

Prosegue l’iter in Parlamento del Ddl dedicato alle zone montane.

Il 30 ottobre 2024, con 77 voti a favore, 5 contrari e 45 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”. Ora è necessario un passaggio alla Camera dei Deputati.

Si tratta di una serie di misure con incentivi per contrastare una diminuzione costante della popolazione che abita le montagne, soprattutto negli ultimi anni.

L’obiettivo del Ddl n. 276 è di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (in primis la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Oltre ad uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che promuovono il lavoro agile, l’articolato stabilisce incentivi anche fiscali.

All’articolo 2 sono indicati i comuni classificati come montani.

Medici e insegnanti in aree montane: agevolazioni

Si prevede un sistema di incentivi per attirare e mantenere professionisti sanitari nelle aree montane, che spesso possono essere sotto-servite in termini di assistenza sanitaria a causa della loro posizione geografica e delle difficoltà logistiche associate.

La norma introduce un incentivo fiscale per i lavoratori del settore sanitario e assistenziale che esercitano in aree montane definite tali dall'articolo 2.

Più precisamente, viene offerto un credito d'imposta pari al minore tra il 60% del canone di affitto annuale dell'alloggio preso a locazione per ragioni lavorative e un massimo di 2.500 euro.

Questo beneficio fiscale è esteso anche a coloro che acquistano una proprietà residenziale per motivi di lavoro, utilizzando un mutuo ipotecario o un prestito fondiario. In questo caso, il credito d'imposta è calcolato sulla stessa base percentuale e con lo stesso limite massimo di spesa.

Il credito d'imposta può essere dichiarato nei redditi dell'anno in cui è stato accordato.

Direttive specifiche e procedure per l'accesso a questo credito d'imposta saranno definite in un decreto ministeriale, concordato tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

La medesima agevolazione è riconosciuta ai docenti che prestano servizio nelle aree montane.

Credito d’imposta per miglioramento impatto ambientale

Il Ddl Montagna stabilisce incentivi finanziari per gli investimenti effettuati da agricoltori e gestori forestali situati nelle zone montane. Questi incentivi si concretizzano in un credito d'imposta pari al 10% del totale degli investimenti realizzati tra 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno, rivolti a migliorare l'impatto ambientale e climatico.

I dettagli su come ottenere questo credito saranno definiti in un decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dopo consultazione con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Questo beneficio fiscale può essere cumulato con altre agevolazioni per le stesse spese, ma solo fino a copertura dei costi sostenuti, e può essere utilizzato solo in compensazione.

Inoltre, a questo tipo di credito d'imposta non si applicano le restrizioni generali sull'utilizzo dei crediti d'imposta delineate dall'articolo 1, comma 53, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388.

Imprese montane esercitate da giovani

Il provvedimento introduce agevolazioni fiscali per le aziende montane guidate da giovani imprenditori. Questa normativa è rivolta a piccole e microimprese gestite da titolari o soci che non abbiano ancora raggiunto i 41 anni al momento dell'entrata in vigore della legge, e che avviano nuove attività nei comuni montani.

Le agevolazioni si allargano alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni montani  e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.

Specificamente, per l'anno fiscale di inizio attività e per i due anni successivi, viene offerto un incentivo sotto forma di credito d'imposta. Questo credito è calcolato come la differenza tra l'imposta dovuta applicando le tariffe ordinarie al reddito d'impresa calcolato secondo le modalità standard, fino a un massimo di 100.000 euro, e l'imposta che risulterebbe dall'applicare una tariffa ridotta del 15% sullo stesso reddito.

Misura “Io resto in Montagna”

Un articolo del Ddl regolamenta l'iniziativa denominata "Io resto in montagna", finalizzata a promuovere il sostegno alla permanenza nelle aree montane.

I giovani sotto i quarantuno anni che contraggono un mutuo per acquistare un'abitazione principale in comuni montani con meno di 2.000 abitanti, possano usufruire di specifici benefici fiscali nei cinque periodi d'imposta a partire dall'anno di acquisto. I vantaggi includono:

a) una detrazione fiscale pari al 100% degli interessi passivi pagati fino a un massimo di 500 euro;

b) l'80% di detrazione sugli interessi passivi che superano i 500 euro fino a un tetto di 1.125 euro.

La normativa attuale consente una detrazione standard del 19% sugli interessi passivi con un limite massimo detraibile di 4.000 euro annui.

Queste agevolazioni fiscali sono applicabili esclusivamente agli immobili che non rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Trasferimenti di terreni montani

Si regolano le agevolazioni fiscali per il trasferimento di terreni agricoli situati nei comuni montani.

La disposizione specifica che i trasferimenti di proprietà di terreni agricoli in aree montane, effettuati per motivi di consolidamento o unione di terreni gestiti direttamente da agricoltori singoli o associati, godranno di un'imposta di registro e ipotecaria a tariffa fissa e saranno esentati dalle tasse catastali.

Questi benefici fiscali sono estesi anche alle cooperative agricole che gestiscono direttamente i terreni.

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