Ddl concorrenza. Sì della Camera

Pubblicato il 30 giugno 2017

Il Disegno di legge sulla concorrenza (n. 2085), il 29 giugno 2017, ha ottenuto il via libera dalla Camera con 218 sì, 124 no e 36 astenuti. Tornerà ora di nuovo in Senato (in quarta lettura), dove tuttavia non dovrebbero esserci ulteriori modifiche, in forza dell’accordo informale intervento tra Governo e maggioranza parlamentare, per addivenire al più presto, dopo un iter piuttosto lungo, ad un testo definitivo.

Servizi professionali

Società tra avvocati

E’ possibile dunque, al momento, avere un’idea di quelle che saranno le principali modifiche di cui al testo definitivo, tra cui si annoverano, tra le numerose altre, quelle concernenti i servizi professionali e le assicurazioni.

Quanto, in particolare, ai servizi professionali, si segnala che nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che i soci professionisti rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Se detto requisito viene meno, o non viene ripristinato entro sei mesi, è prevista la cancellazione della società dall'albo degli avvocati. E’ poi stabilito che, nell'apposita sezione del predetto albo, sia resa disponibile tutta la documentazione storica sulla composizione della società medesima.

L’amministrazione societaria, inoltre, non può essere affidata a soggetti esterni. Il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, essendo tenuto a garantire, per tutta la durata dell’incarico, la propria indipendenza ed imparzialità, dichiarando eventuali incompatibilità o conflitti di interesse. L’eventuale sospensione o radiazione dall'albo, infine, costituisce causa di esclusione dalla società (è escluso, quindi, che l’avvocato sospeso o radiato possa continuare a far parte della compagine sociale quale socio di capitale).

Preventivo costi professionali

Ancora novità per gli avvocati, in relazione al preventivo dei costi della prestazione professionale, che il Ddl in questione impone sia comunicato in forma scritta ed articolato per voci di spesa, sopprimendo l’attuale riferimento alla eventuale richiesta del cliente.

Novità per i notai

Sul fronte notarile, diverse sono le nuove previsioni. Si ridetermina, ad esempio, il numero e la distribuzione dei notai sul territorio (la proporzione notai/popolazione passa da 1/7mila a 1/5 mila). Con ulteriori previsioni si consente a detti professionisti di ampliare il proprio bacino di utenza; si contemplano nuovi obblighi in fatto di depositi su conti correnti dedicati; si determinano i limiti agli impieghi delle somme ricevute in deposito, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del Consiglio notarile, di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria (e non più facoltativa) la ricusazione, in determinati casi, del notaio dal proprio ministero; si prevedono ispezioni a campione in ordine alla regolare tenuta ed all'impiego dei fondi o valori a qualsiasi titolo consegnati ai notai in ragione del loro ufficio.

Assicurazioni

Niente tacito rinnovo per Rc auto

Sul fronte assicurazioni, la novità di maggior rilievo è data dal principio della durata annuale della Rc auto e del divieto di rinnovo tacito esteso anche ai contratti accessori alla stessa (ad es. incendio e furto).

Testimoni sinistro e risarcimento danni

Sul versante “processuale”, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali in caso di mancata risposta.

Il Governo è tenuto ad emanare delle tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, il cui ammontare complessivo sia riconosciuto esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a eventuali lesioni fisiche. Nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni.

 

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