Legge di Bilancio 2025, lavoratori dello spettacolo: novità per l'indennità di discontinuità

Pubblicato il 06 novembre 2024

L’articolo 88 della Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche al decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, avente ad oggetto il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità, con l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Le modifiche previste entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025, rendendo più accessibili i requisiti di reddito e contribuzione per accedere all’indennità ed eliminando alcune restrizioni precedenti.

Indennità di discontinuità

L’indennità di discontinuità, erogata dall’INPS, ha lo scopo di supportare economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare quelli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, riconoscendo la specificità e la precarietà delle prestazioni artistiche e tecniche.

Soggetti beneficiari

A chi spetta?

Secondo la normativa vigente, hanno diritto all’indennità:

Requisiti di accesso

Per ottenere l’indennità, i lavoratori devono:

Modifica ai requisiti di accesso all’indennità di discontinuità

La lettera a) del comma 5 dell’articolo 88 della Legge di Bilancio 2025, ridefinisce i requisiti per l’accesso all’indennità di discontinuità modificando l’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2023.

Nello specifico, viene innalzato da 25.000 a 30.000 euro il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità e il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è ridotto da sessanta a cinquantuno.

Rimane tuttavia invariata la regola secondo cui le giornate già riconosciute ai fini di altre indennità, come l’ALAS o la NASpI, non sono considerate nel calcolo per l’indennità di discontinuità.

Modifica alla durata e dei termini per la presentazione della domanda

La lettera b) interviene sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2023, riguardante la misura e la durata dell’indennità di discontinuità. Con la soppressione del secondo periodo del comma 1, viene abrogata la disposizione che escludeva dal calcolo dell’indennità di discontinuità i periodi già coperti da altre prestazione di disoccupazione. Di conseguenza, l’indennità di discontinuità sarà calcolata su un terzo delle giornate di contribuzione da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, con un massimo di 312 giornate annue complessive.

Inoltre, il termine per la presentazione della domanda all’INPS per ottenere l’indennità viene posticipato dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno, pena la decadenza del diritto.

L’INPS valuterà le domande entro il 30 settembre successivo alla loro presentazione.

Abrogazione dell’obbligo di formazione (art.5)

La lettera c) prevede l’abrogazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, eliminando l’obbligo per i percettori dell’indennità di partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento professionale.

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