Sono responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale gli amministratori di una società nel momento in cui non forniscono al commercialista delegato i dati contabili necessari per porre in essere una corretta contabilità.
Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza n. 9948 del 5 marzo 2018, V sezione penale, a conferma di quanto sostenuto dalla corte territoriale.
I giudici di merito hanno, infatti, seguito l’orientamento fissato dalla Corte di cassazione per il quale il professionista incaricato della contabilità non deve essere ritenuto responsabile delle irregolarità contabili in quanto una buona tenuta della contabilità dipende dalla corretta trasmissione dei dati necessari da parte degli amministratori.
Si aggiunge che, in caso di affidamento della contabilità della società a soggetti dotati delle necessarie cognizioni tecniche, sull’amministratore non solo vige l’obbligo di sorvegliare l’operato svolto dai delegati ma sussiste anche una presunzione semplice, superabile solo a prova contraria, in base alla quale i dati contabili devono essere trascritti dal delegato secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa.
Nel caso affrontato, gli amministratori non hanno dato prova che il commercialista sia stato negligente nella tenuta della contabilità o che lo stesso abbia tenuto i libri difformemente rispetto alle loro indicazioni.
Confermate, quindi, le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in capo agli amministratori.
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