Dati bancari utilizzabili per provare un'attività autonoma

Pubblicato il 14 ottobre 2011 Con sentenza n. 21232 del 13 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha spiegato come, nell'ambito dell'accertamento Iva, non è necessario provare che il contribuente eserciti attività d'impresa per poter utilizzare i dati acquisiti dai conti correnti bancari ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Ed infatti, i dati risultanti presso le aziende di credito “possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività”, mentre spetta al contribuente l'onere della prova riguardo alla dimostrazione che i movimenti bancari non giustificati non siano fiscalmente rilevanti.

E' stata quindi ribaltata la sentenza con cui i giudici delle Commissioni tributarie dei gradi di merito avevano annullato un accertamento Iva spiccato nei confronti di una donna, moglie di un professionista, che aveva effettuato dei versamenti sul conto corrente non dichiarandoli come proventi della sua autonoma attività ma di un rapporto di collaborazione col marito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy