Data certa dell’opera abusiva, onere della prova

Pubblicato il 26 novembre 2018

Spetta al privato l'onere di provare l'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis.

E’ questi, infatti, l’unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto.

Prova in caso di ordine di demolizione

Nel caso in cui il proprietario (o il responsabile dell'abuso) venga anche assoggettato a ingiunzione di demolizione, spetta al medesimo l'onere di provare l’eventuale carattere risalente del manufatto da demolire, con riferimento a epoca anteriore alla cosiddetta “legge ponte" n. 765/1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.

Questo, con l’ammissione di un temperamento secondo ragionevolezza, nell’ipotesi in cui il privato, da una parte, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967 elementi non implausibili e il Comune, dall’altra, fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali.

Sono queste le linee direttrici della giurisprudenza ricordate dal Consiglio di stato, con sentenza n. 5988 del 19 ottobre 2018, in tema di onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva.

In questa, tra gli elementi “non implausibili” per provare il momento di realizzazione di un’opera e contestare la relativa abusività, vengono ricordati le aeorofotgrammetrie, le dichiarazioni sostitutive, i contratti.

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