Daspo. No alle eccezioni di legittimità dopo la convalida del provvedimento

Pubblicato il 04 febbraio 2015 Il controllo sulla legittimità formale dei provvedimenti del Questore limitativi della responsabilità personale, si esaurisce con la convalida da parte del Gip, di modo che non possono più trovare accoglimento eventuali eccezioni di legittimità, proposte successivamente alla convalida medesima

E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione con sentenza n. 4949 depositata il 3 febbraio 2015, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello con cui veniva affermata la condanna penale di un soggetto, per non aver ottemperato ad un provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presenziare presso il Comando dei Carabinieri, in occasione di competizioni calcistiche.

Nella sentenza in esame, la Cassazione ha motivato il proprio rigetto, adducendo che, superata la necessaria fase di convalida giurisdizionale del provvedimento amministrativo dinnanzi al Gip, non sono più proponibili – come invece è avvenuto nel caso di specie – ulteriori eccezioni relative alla legittimità del provvedimento medesimo.

Ha specificato infatti la Suprema Corte, che in tema di reati concernenti l’inosservanza dei provvedimenti del Questore, impositivi del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e dell’obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante le manifestazioni medesime, il controllo sulla legittimità formale di essi, si esaurisce nella fase della convalida da parte del Gip.

Conseguentemente, l’omessa presentazione in tale sede, delle eccezioni relative alla legittimità del provvedimento di specie, o il rigetto delle stesse da parte del giudice e, poi, eventualmente, dalla Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato, una sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede cognitiva.
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