Danno non patrimoniale all'espropriato in caso di occupazione senza titolo

Pubblicato il 21 luglio 2011 L'articolo 34 del Decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, interviene a modifica del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità prevedendo, in particolare, che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente ad un provvedimento di esproprio è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni già contenute nell'articolo 37 del Testo Unico stesso.

E' altresì previsto che, in caso di occupazione senza titolo, venga computato, a titolo risarcitorio, e sempre che dagli atti del procedimento non risulti la prova di una diversa entità del danno, un interesse pari al 5 per cento annuo sul valore venale determinato. Quando il terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
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