Danno morale. Distinto ed autonomo rispetto a quello biologico

Pubblicato il 31 agosto 2015

Con sentenza n. 16197 del 31 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un soggetto gravemente danneggiato in un sinistro stradale, il quale aveva convenuto in giudizio, per il risarcimento di tutti i danni sofferti, la società proprietaria (oltre alla compagnia assicuratrice) dell'autocarro che era andato ad urtare contro il suo veicolo.

Avverso la pronuncia d'appello, il ricorrente lamentava, in particolare, la violazione del principio per cui il risarcimento non patrimoniale deve essere integrale ed effettivo. I giudici distrettuali, infatti, avevano disposto l'assorbimento dei danni morali nella somma corrisposta a titolo di danno biologico – che avevano ritenuto comprensiva di tutte le conseguenze non patrimoniali delle lesioni – senza procedere alla c.d. "personalizzazione" del danno e senza tener conto delle molteplici e dolorose limitazioni che le lesioni avevano apportato alla vita affettiva del ricorrente.

La Cassazione, nell'accogliere la censura, ha preso atto che il danneggiato - diciottenne all'epoca del sinistro – aveva riportato un grado di invalidità permanente pari al 90%, con marcato danno psichico, comprensivo di un grave deficit alla memoria e gravissimo pregiudizio alla funzione deambulatoria.

Trattasi dunque di lesioni – ha proseguito la Corte - indubbiamente idonee a far ipotizzare che l'infortunato avesse risentito di sofferenze e danni esclusivamente morali di notevole entità, meritevoli di un compenso aggiuntivo rispetto a quello attribuito per il solo danno biologico, il quale, invece, tiene conto delle sole limitazioni collegate alla perdita del "valore d'uso" del proprio corpo.

La quantificazione del danno morale avrebbe dovuto tener conto di tutta una serie di elementi, quali ad esempio, la durata e l'intensità del dolore fisico e psichico, variabili da individuo ad individuo anche in base all'età e valutabili solo in sede di personalizzazione (nella specie, omessa) dei valori delle tabelle di riferimento.   

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