, con la sentenza n. 995 depositata ieri, nel respingere il ricorso di una lavoratrice che usava la propria macchina per raggiungere il posto di lavoro e che chiedeva l’indennizzo per un infortunio in itinere, chiarisce che il lavoratore è tenuto a recarsi a lavoro con i mezzi pubblici, che costituiscono lo strumento normale “per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”. L’indennizzo è giustificato solo se l’auto è usata per necessità, come in caso di assenza del mezzo pubblico o in caso consentisse un più stretto legame con la comunità familiare o, ancora, per ottenere una prestazione lavorativa più efficiente. Ma non è giustificata se configura solo una comodità personale, come il risparmio di tempo per raggiungere il posto di lavoro.
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