Danno erariale a carico del medico che omette l'informativa
Pubblicato il 26 maggio 2010
Con sentenza n. 828 del 26 aprile 2010, la Corte dei conti per la regione Sicilia ha condannato un medico di una struttura pubblica a risarcire quest'ultima per il danno erariale subito in conseguenza dell'omissione, da parte dello stesso, di un'adeguata informativa ad una paziente circa le caratteristiche ed i rischi relativi ad un'operazione cui la stessa avrebbe dovuto sottoporsi.
Proprio a causa della violazione posta in essere dal medico dell’obbligo di accertarsi che la paziente avesse palesato un valido consenso informato, l'azienda ospedaliera era stata condannata dai giudici di merito al risarcimento del danno subito dalla donna.
Il Procuratore contabile, pertanto, ritenendo che il dottore fosse tenuto a rivalere l’Azienda sanitaria di quanto era stata costretta a pagare alla paziente, “in quanto la condotta del sanitario, che ha operato all’interno della struttura pubblica in forza di un rapporto contrattuale instaurato con quest’ultima, legittima l’azione del che agisce a tutela dell’erario” aveva adito il medico per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale indirettamente arrecato all’Azienda stessa.
Risarcimento che è stato riconosciuto e quantificato, da parte dei giudici contabili, nella somma di euro 13.207.
Un'informativa carente – sottolineano i giudici contabili – impedisce che il paziente venga messo nelle condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. La detta condotta deve ritenersi caratterizzata da colpa grave e, come tale, sanzionabile dalla magistratura contabile.