Danno da perdita chances Criterio prognostico

Pubblicato il 01 dicembre 2016

Per il danno patrimoniale da perdita di chances va fatto riferimento al criterio prognostico, basato su concrete e ragionevoli, non ipotetiche, possibilità di risultati utili.

Il danno in oggetto, ossia, presuppone la prova, in via presuntiva e probabilistica, della concreta e non meramente ipotetica possibilità di conseguire vantaggi economicamente apprezzabili.

Difatti, detto danno è di tipo “futuro”, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, bensì, appunto, della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante che va effettuata, temporalmente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.

Spetta al giudice di merito accertare questa perdita, liquidandola, necessariamente, in termini di equità, attraverso una valutazione che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Mancata iscrizione ad Albo

I principi esposti sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 24295 del 29 novembre 2016, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un’impresa aveva citato in giudizio il ministero dei Lavori pubblici e il Comitato centrale per l’albo nazionale costruttori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata iscrizione dell’attrice in alcune categorie del predetto albo.

La Suprema corte ha, in particolare, ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che la preclusione alla partecipazione ad alcune gare a causa della mancata iscrizione in oggetto, avesse certamente ridotto le occasioni della impresa di conseguire ricavi, configurandosi, al riguardo, una perdita di chances che era stata conseguentemente determinata, in via equitativa, tenendo conto del lasso temporale durante il quale l’indebita omissione si era protratta e del tipo di impresa considerata.

Danno solo con concrete possibilità di conseguire vantaggi economici

Secondo la Corte di legittimità, i giudicanti nel merito avevano, tuttavia, operato un’erronea valutazione in diritto in quanto il danno di specie non era stato valutato sulla base del criterio prognostico citato.

Nella medesima decisione è stato, infatti, evidenziato che qualora, a fondamento della domanda risarcitoria ex articolo 2043 del Codice civile, venga fatta valere nei confronti della pubblica amministrazione, la lesione dell’interesse pretensivo, consistente, nel caso di specie, nella preclusione della possibilità di partecipare a gare pubbliche per illegittima mancata iscrizione nell’Albo per le categorie di lavori ed importi indicati, “occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato, in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici”.

Per gli Ermellini, in definitiva, nella sentenza impugnata era stato argomentato in modo del tutto inadeguato e generico circa l’individuazione del quantum liquidato.

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