La mancanza di un insegnante di sostegno può determinare, in capo all’alunno disabile, un danno dinamico-relazionale e un danno da sofferenza.
E’ quanto riconosciuto dal Tar di Napoli, nel testo della sentenza n. 5668 del 2 dicembre 2019.
I giudici amministrativi, in particolare, si sono pronunciati nell’ambito di una vicenda in cui era stato chiesto, al ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata assegnazione di un insegnante di sostegno.
I ricorrenti erano genitori di una bambina di quattro anni, portatrice di handicap grave, a cui era stato assegnato, dalla scuola dell’infanzia presso cui era iscritta, un insegnante di sostegno per 12 ore settimanali a fronte di un orario complessivo di 40 ore.
I genitori avevano impugnato i provvedimenti di assegnazione del sostegno per 12 ore anziché 40, nonché le note dell’Istituto scolastico certificative dell’organico di fatto dei posti di sostegno assegnati per l'anno scolastico di riferimento e i provvedimenti “ a monte” con i quali il ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli avevano determinato detto organico di fatto.
Gli stessi, ritenendo che la quantità di ore di sostegno assegnate fosse insufficiente, e quindi illegittima rispetto a quelle dovute e garantite dalla legge per gli alunni diversamente abili, avevano prospettato la violazione sia dei principi costituzionali a tutela del diritto all’istruzione e allo studio, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, e di quello di eguaglianza, sia di numerose disposizioni della Legge n. 104/1992 e della successiva normativa di esecuzione.
Contestualmente, avevano chiesto la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno, sub specie del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Il ricorso è stato accolto dal Tribunale amministrativo del capoluogo campano che, per l’effetto, ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati nonché l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
Nella decisione, i giudici regionali hanno riconosciuto che l’assenza del sostegno integra un’ipotesi di colpa risarcibile, tale da concretizzare un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. che può essere ascritto, astrattamente, ad entrambe le citate categorie fenomeniche del danno dinamico-relazionale e del danno da sofferenza.
In particolare, è stato precisato come nella prima categoria di danno rientri la mancanza dell’insegnante protratta per un tempo idoneo a compromettere la finalità di inclusione e aiuto al quale la figura dell’insegnante di sostegno è deputata, fino a ricomprendere le degenerazioni sul piano della salute che siano frutto della somatizzazione della situazione di disagio scolastico che è conseguente al mancato sostegno.
Nella seconda, rientrano invece le sofferenze e i patemi d’animo puri, frutto della sofferenza che il disabile prova nel ritrovarsi in classe ma senza insegnante di sostegno; sofferenze che, peraltro, possono essere acuite da situazioni del caso concreto che di volta in volta possono verificarsi.
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