Danno da inabilità permanente: obbligo di motivazione specifica per il giudice che si discosti dalla Ctu

Pubblicato il 07 aprile 2011 E' stato accolto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 7868 del 6 aprile 2011 – il ricorso presentato da un uomo, vittima di un sinistro stradale, avverso la decisione con cui il giudice di merito, nella valutazione del danno da inabilità permanente residuata all'infortunio aveva adottato, senza alcuna motivazione, una valutazione inferiore a quella indicata dal Ctu.

La Corte di legittimità ha precisato, sul punto, che anche se la valutazione del Ctu non è vincolante per il giudice istruttore, lo stesso, se se ne voglia discostare, è comunque tenuto a motivare la sua decisione indicando le ragioni della sua scelta.

"L'obbligo di motivazione specifica" – continuano i giudici di legittimità – "ricorre peraltro in ogni caso in cui il giudice si trovi a dover scegliere fra diversi indici di valutazione del danno, indicati in sede di consulenza tecnica o comunque applicabili al caso, e la scelta deve essere motivata con riferimento alle specificità del caso concreto".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy