Danno da cose in custodia: va provato il nesso causale tra la cosa e il danno

Pubblicato il 26 ottobre 2010
In materia di danno cagionato da cose in custodia, per affermare la responsabilità del custode è indispensabile che venga accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, “dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento”. In particolare, per far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione per insidia o trabocchetto, occorre dimostrare che l’evento dannoso sia causalmente ricollegabile da una situazione di fatto creatrice di un pericolo per l’utente della strada. 

E' il principio ribadito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 20757 del 6 ottobre 2010 con cui è stato escluso il risarcimento danni richiesti da una donna a carico di un Comune a seguito delle lesioni personali che la stessa si era procurata cadendo dentro una buca presente sul manto stradale. Per la Corte, la donna non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra la buca - la cui presenza, peraltro, non era stata confermata da alcun testimone - e la caduta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy