Danno biologico: rivalutate le prestazioni INAIL dal 1° luglio 2024

Pubblicato il 25 luglio 2024

Il decreto ministeriale n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disposto la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL per danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza dal 1° luglio 2024.

Indennizzo per danno biologico

L’indennizzo per danno biologico corrisposto dall’INAIL è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef, riconosciuto per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi dal 25 luglio 2000, che comportano una menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore, compresa tra il 16% e il 100%.  

Rivalutazione dal 1° luglio 2024

Gli importi delle prestazioni economiche sono stati rivalutati nella misura del 5,4%, come stabilito dalla delibera n. 19, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 maggio 2024, con decorrenza dal 1° luglio 2024.

La rivalutazione del 5,4% si applica agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, in particolare agli indennizzi in capitale dovuti dall’INAIL, tenendo conto delle tabelle in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per la quota che ristora il danno biologico.

L’ammontare della misura è stato determinato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata dall’ISTAT per gli anni 2022 e 2023.

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