Danno biologico: retribuzione convenzionale aggiornata dal 1° luglio 2024

Pubblicato il 17 settembre 2024

L’Inail, con la circolare n. 26 del 16 settembre 2024, comunica la rivalutazione annuale degli importi per gli indennizzi di danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2024.

Retribuzione annua convenzionale dal 1° luglio 2024

Per l'annualità 2024, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha rilevato una variazione del 5,4% nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferita al periodo 2022-2023.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di questa variazione, ha disposto con decreto ministeriale16 luglio 2024, n. 119, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2024.

La rivalutazione si applica specificamente agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, inclusi gli indennizzi in capitale e quelli in rendita, secondo le tabelle vigenti alla data dell'evento lesivo. Nello specifico, la rivalutazione si applica agli indennizzi in rendita per gli eventi verificatisi dal 25 luglio 2000, limitatamente alla quota destinata a coprire il danno biologico, come previsto dalla tabella approvata con il decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

Ambito di applicazione

La rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati a partire dal 1° luglio 2024.

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dalla suddetta data, l'incremento si applica alla quota destinata al ristoro del danno biologico, includendo le precedenti rivalutazioni.

NOTA BENE: Gli importi saranno erogati con il rateo di rendita di dicembre 2024.

Per quanto concerne gli indennizzi in capitale, l'incremento si applica agli importi liquidati dal 1° luglio 2024, sulla base delle tabelle del danno biologico vigenti alla data dell'evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamenti provvisori dei postumi, qualora l'acconto sia stato erogato antecedentemente al 1° luglio 2024, la rivalutazione sarà applicata agli importi aggiuntivi derivanti dall’accertamento definitivo.

Nei casi di revisione o aggravamento, la rivalutazione interesserà solo gli importi liquidati a partire da tale data.

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