Danno biologico, giù i premi

Pubblicato il 19 maggio 2006

Il ministero del Lavoro, con il decreto del 20 gennaio 2006, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 113 del 17 maggio 2006, relativamente all’articolo 13 del Dlgs 38/2000 sulla copertura del rischio derivante dal danno biologico ha stabilito che per il 2004 i datori di lavoro iscritti all’Inail saranno tenuti al versamento del premio aggiuntivo pari allo 0,32%. Scende, così, a circa un terzo e sarà applicato indifferentemente a tutti i settori produttivi. Sarà l’Inail stesso a calcolare l’importo ed a richiederlo alle aziende nei prossimi mesi. Nell’articolo vi è un’ampia disamina dell’argomento.

Sempre il ministero del Lavoro, con decreto del 20 settembre 2005, ma pubblicato quest’anno nella “Gazzetta Ufficiale” n. 113 del 17 maggio, ha stabilito, con effetto dal 1° luglio 45.092,29 euro la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici, e dei loro superstiti, colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, a decorrere dal 1° luglio 2005, è fissata in: 19.898,33 euro per il 1996 e precedenti; 20.627,95 euro per il 1997; 20.885,56 euro dal 1998 al 1° trimestre del 2005. 

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