Il ministero del Lavoro, con il decreto del 20 gennaio 2006, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 113 del 17 maggio 2006, relativamente all’articolo 13 del Dlgs 38/2000 sulla copertura del rischio derivante dal danno biologico ha stabilito che per il 2004 i datori di lavoro iscritti all’Inail saranno tenuti al versamento del premio aggiuntivo pari allo 0,32%. Scende, così, a circa un terzo e sarà applicato indifferentemente a tutti i settori produttivi. Sarà l’Inail stesso a calcolare l’importo ed a richiederlo alle aziende nei prossimi mesi. Nell’articolo vi è un’ampia disamina dell’argomento.
Sempre il ministero del Lavoro, con decreto del 20 settembre 2005, ma pubblicato quest’anno nella “Gazzetta Ufficiale” n. 113 del 17 maggio, ha stabilito, con effetto dal 1° luglio 45.092,29 euro la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici, e dei loro superstiti, colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, a decorrere dal 1° luglio 2005, è fissata in: 19.898,33 euro per il 1996 e precedenti; 20.627,95 euro per il 1997; 20.885,56 euro dal 1998 al 1° trimestre del 2005.
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