Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 12567 del 22 maggio 2018, si sono pronunciate in tema di risarcimento del danno subito da un neonato in conseguenza di una colpa medica, consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale.
In proposito, le stesse hanno enunciato il principio di diritto secondo cui dall’ammontare di questo danno deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel medesimo fatto.
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