La Cassazione, sezione lavoro, si è recentemente occupata di tre diversi casi di incidenti avvenuti sullo stesso luogo di lavoro decidendo, per ognuno di questi, in maniera differente.
Così, con sentenza n. 3785 del 2009, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un portalettere che, scendendo dall'autovettura di servizio, era scivolato su una lastra di ghiaccio; nonostante nessuna norma imponga ai portalettere di utilizzare calzature particolari, per i giudici di legittimità il postino non aveva diritto al risarcimento a causa della mancata dotazione delle scarpe antiscivolo.
Con decisione n. 3786, la Cassazione ha invece riconosciuto la responsabilità delle Poste per l'incidente occorso ad un portalettere che, mentre guidava il ciclomotore, aveva perso il controllo a causa dell'ingente carico di corrispondenza affidatogli.
L'ultima sentenza, la n. 3788, riguarda invece un impiegato delle Poste addetto agli sportelli che, nello scendere da uno sgabello, era scivolato: in questo caso i giudici di legittimità hanno considerato come casuale l'avvenimento, affermando come incomba sul lavoratore l'onere di provare il danno subito come pure la nocività dell'ambiente di lavoro.
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