Nel caso di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito patiti da persone diverse, ciascuna di queste ultime è libera di domandare il risarcimento dei danni rispettivamente subiti, a prescindere dalle iniziative giudiziali delle altre.
In detta ipotesi, infatti, non opera il divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito.
In ogni caso, la violazione del citato ultimo divieto determina, come conseguenza, l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento avanzata per seconda.
Difatti, quella proposta per prima è sempre ammissibile, anche se abbia ad oggetto una parte solamente del pregiudizio subito dalla vittima.
Sono queste le precisazioni rese dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, con sentenza n. 22503 del 4 novembre 2016
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