Il proprietario di un immobile concesso in locazione non risponde dei danni provocati dal conduttore in conseguenza di immissioni sonore intollerabili.
Questo salvo il caso in cui si accerti, in concreto, che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza richiesta dall’articolo 1176 del Codice civile, che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività.
E’ quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 4908 depositata il 1° marzo 2018.
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