Per la Cassazione - con sentenza n. 27324 del 17 novembre 2008 – il dipendente che abbia cessato l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine prefissato può ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di riceverla, qualora provveda alla messa in mora dello stesso datore ex art. 1217 c.c.
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