Il curatore fallimentare ben può agire nei confronti della banca – la quale abbia abusivamente proseguito ad erogare crediti ad un’impresa in stato di insolvenza – per i danni da essa causati alla massa di creditori.
Dinnanzi ad una avventata richiesta di credito da parte degli amministratori della società che ha poi perduto interamente il capitale, e dinnanzi ad un altrettanto avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente (amministratori e banca) ed è dotato di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel suo conseguente aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Questo fatto integra un danno sia per la società in sé che per i creditori anteriori, e determina - siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti - l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale, giacche' gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori, di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli.
A chiarire tutto ciò, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 9983 del 20 aprile 2017.
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