Sezioni Unite: è la Pubblica amministrazione a rispondere civilmente dei danni a terzi causati dall'illecito del proprio dipendente, anche se questi abbia approfittato delle relative attribuzioni.
Per i danni cagionati a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente pubblico risponde civilmente lo Stato o l’ente pubblico di appartenenza.
Questo anche quanto il dipendente abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione.
A tal fine, è sufficiente che la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, ovvero “che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, nel testo della corposa sentenza n. 13246 del 16 maggio 2019.
Nel dettaglio, la questione sottoposta alle SU era motivata dalla rilevata non univocità delle conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di sussistenza o meno della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per i danni cagionati dal fatto penalmente illecito del dipendente quando, in particolare, questi abbia approfittato delle sue attribuzioni e abbia agito per finalità del tutto personali od egoistiche, estranee all'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".