La sentenza di merito di condanna, tra gli altri, per il reato di danneggiamento va annullata, senza rinvio, limitatamente a questa fattispecie perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
E’ quanto statuito dalla Suprema corte di legittimità nel testo della sentenza n. 8839 depositata il 3 marzo 2016, con la quale il motivo sollevato in Cassazione dal ricorrente in ordine al reato di danneggiamento che, nella specie, non risultava connotato da violenza o minaccia alla persona o altrimenti aggravato, è stato ritenuto superato dall’intervenuta depenalizzazione della fattispecie ai sensi del Decreto legislativo n. 7/2016.
Con altra decisione, la n. 8831 del 3 marzo 2016, la Corte di cassazione ha invece dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla parte civile di un procedimento penale contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace nei confronti di un soggetto, imputato per i reati di ingiuria e danneggiamento.
I giudici di Cassazione hanno, in particolare, precisato che gli argomenti addotti dal deducente avverso la pronuncia assolutoria, oltre che generici e attinenti a questioni di merito non deducibili in sede di legittimità, risultano superati dall’intervenuta depenalizzazione di entrambe le fattispecie incriminatrici ad opera del Decreto sopra richiamato.
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