Dall’Istituto Previdenziale arrivano le precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa.
Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS n. 101 del 12 dicembre 2023.
L’Inps illustra i nuovi aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà.
Altresì, l’Istituto chiarisce l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa.
L’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevede la disciplina relativa alla fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali.
L’attività svolta dalle imprese autorizzate (previste dalla citata legge agli articoli 16 e 18 e articolo 17 comma 2 e 5) deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali e la stessa deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle predette operazioni portuali.
NOTA BENE: I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in appositi registri tenuti dall’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Le posizioni contributive riferite alle imprese di fornitura di lavoro portuale temporaneo sono classificate:
Si specifica che il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.
A partire dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015.
Rimane invariata, invece, la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai quali spetta l’indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Di seguito si riporta la misura delle aliquote di contribuzione dovute dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo:
Inoltre, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria è previsto il versamento del contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite, e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).
Le aliquote del contributo di finanziamento del FIS sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti.
La misura della contribuzione di finanziamento del FIS, conformemente alla riduzione prevista per il solo anno 2022:
A partire dal 1° gennaio 2023, si prevede un contributo ordinario pari:
Nei casi di ricorso all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS sarà necessario versare un ulteriore contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa.
A partire dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS.
Anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
I datori di lavoro – dal periodo di competenza luglio 2022 - devono esporre nel flusso Uniemens i lavoratori beneficiari delle prestazioni IMA, sia soci che non soci, con il codice “Tipo Lavoratore” di nuova istituzione “PI” avente il significato di “Lavoratore portuale a tempo indeterminato beneficiario di IMA.
Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e “4A”, i lavoratori non beneficiari della prestazione IMA, devono essere esposti con il codice:
NOTA BENE: Fermo restando quanto esposto per i lavoratori beneficiari di IMA, le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e assenza del “4A”, devono continuare a esporre i lavoratori non somministrati con le modalità in uso.
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