Dalle fatture soggettivamente inesistenti al fumus da dichiarazione infedele

Pubblicato il 14 gennaio 2012 Le fatture soggettivamente inesistenti costituiscono documenti privi del valore di attestazione che l'ordinamento riconosce alle fatture regolari, tanto che non possono trovare valido ingresso nella contabilità a fini Iva. Queste, non potendo offrire valida attestazione circa l'entità delle operazioni e degli importi dichiarati, possano però costituire riferimento certo in ordine agli importi in esse dichiarati come “elementi passivi” ed essere utilizzate per ricavare la sussistenza del fumus del reato di dichiarazione infedele anche in tema di imposte dirette.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione con sentenza n. 647 del 12 gennaio 2012.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Enti pubblici non economici. Rinnovo

07/02/2025

CCNL Enti pubblici non economici - Stesura del 27 gennaio 2025

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy