Dall'allegazione all'atto di acquisto non discende la natura contrattuale del regolamento condominiale

Pubblicato il 23 settembre 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 19209 del 21 settembre 2011, ha accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto valore contrattuale al regolamento condominiale senza che il condominio avesse dato la prova della natura contrattuale dello stesso e cioè la prova che lo stesso fosse stato approvato all'unanimità da tutti i condomini.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, non valeva a tal fine la considerazione del condominio secondo cui la ricorrente, nell'atto di compravendita, aveva dichiarato di accettare il regolamento condominiale “potendo una simile dichiarazione giustificare il mancato accertamento della trascrizione dell'atto contenente il regolamento stesso, ma non anche la mancata indagine circa la natura contrattuale del medesimo”.

Sempre in tema di condominio, i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 19210 del 21 settembre 2011, hanno spiegato come sia legittima, da parte del condomino, la richiesta di poter accedere alla documentazione contabile conservata dall'amministratore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy