Dall’Agenzia delle Entrate la bozza del modello per la Tobin tax

Pubblicato il 05 dicembre 2013 Il 4 dicembre 2013 è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello di dichiarazione FTT per la comunicazione degli importi pagati nell'anno in corso a titolo di imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax), introdotta dalla Legge di Stabilità 2013. Il modello si compone di un frontespizio e di una quadro TT, suddiviso in tre sezioni.

Si tratta solo del primo modello in calendario per l’Amministrazione finanziaria: ad esso faranno seguito anche gli altri modelli che serviranno per la corretta applicazione delle nuove regole di tassazione del risparmio che dovranno essere utilizzati il prossimo anno.

Nelle istruzioni allegate al modello si specifica che il primo versamento della tassa, fissata dal Dl 69/2013 al 16 ottobre 2013, ammette per coloro che vi hanno provveduto il riconoscimento della forma cumulativa, perciò non è richiesta l’indicazione della quota di competenza di ciascun mese, ma solo l’indicazione distinta della tipologia di imposta per cui viene fatto il versamento e l’indicazione dei dati del contribuente cui il versamento si riferisce.

Ciò fa si che per il debutto della presentazione della dichiarazione, che deve avvenire entro il 31 marzo 2014 da parte delle banche e degli altri soggetti individuati dal provvedimento agenziale del 18 luglio 2013, è prevista una eccezione: coloro che entro il 16 ottobre hanno effettuato il pagamento unitario dell’imposta dovuta per il mese di settembre e per i mesi precedenti, potranno riportare tale versamento in modo cumulativo nel rigo dedicato al mese di settembre senza ripartire la somma tra i righi riferiti a ciascun mese.

Solo quando la tassazione sarà entrata a regime, nella Sezione I del quadro TT le operazioni su partecipazioni, derivati, trading ad alta frequenza e i relativi versamenti andranno segnalate per ciascun mese dell'anno di riferimento.

Nella Sezione II si devono riepilogare i dati relativi ai crediti risultanti dalle dichiarazioni precedenti e la sommatoria degli eventuali versamenti in eccesso effettuati in ciascun mese.

Nella Sezione III del quadro TT va, invece, riportato il numero delle operazioni escluse o esenti e la relativa base imponibile.

È da ricordare che se l'imposta liquidata è inferiore a 50 euro, non dovrà essere presentata alcuna dichiarazione; per i soggetti non residenti, invece, l'adempimento può essere svolto tramite la stabile organizzazione italiana oppure attraverso il rappresentante fiscale, in assenza l’operatore straniero dovrà agire direttamente previo ottenimento del codice fiscale.

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