Dalla simulazione assoluta della compravendita discende l’insussistenza del presupposto impositivo
Pubblicato il 24 novembre 2012
La
sentenza n. 408/39/12 è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale di Latina con riferimento ad una lite conseguente all'accertamento scaturito da una vendita immobiliare che la Curatela di una società fallita, parte del contratto, asseriva viziata da simulazione assoluta per cui aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento.
A seguito della sospensione del processo di cui all’articolo 39 del Decreto legislativo 546/1992 disposta dal giudice di primo grado, l’agenzia delle Entrate riteneva che le fosse stato impedito di far valere le proprie ragioni in ordine alla piena efficacia e validità del contratto, subendo, così la statuizione di una sentenza che, seppur passata in giudicato, non poteva esplicare effetti nei suoi confronti.
I giudici regionali, tuttavia, hanno ritenuto che non ricorressero ipotesi di inopponibilitò della simulazione né ai sensi dell’articolo 1415 del Codice civile, atteso che da parte del Fisco non vi era stato acquisto di diritti dal titolare apparente, né ai sensi dell’articolo 1416 del citato codice visto che il curatore del fallimento, per consolidata giurisprudenza assume la qualità di terzo e può far valere la simulazione non incontrando limitazioni di prova.
Ne doveva discendere che, nella specie, il giudicato civile esplicasse i suoi effetti nei confronti di tutte le parti con la connessa eliminazione del presupposto a fondamento della pretesa dell’Ufficio in quanto soggetto in capo al quale il trasferimento simulato non reca pregiudizio alcuno.
Dalla simulazione assoluta della compravendita derivava, dunque, l’insussistenza del presupposto impositivo su cui era fondato l’impugnato accertamento.