Dalla Manovra correttiva nuove regole per le imprese

Pubblicato il 05 luglio 2011 Nell’ ultima stesura dalla “Manovra correttiva” sono stati previsti alcuni nuovi commi all'articolo 15, del Dl n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, che aveva introdotto una specifica disciplina “opzionale” riservata ai soggetti cosiddetti Ias adopter, che adottano i principi internazionali per la redazione del proprio bilancio, anche in presenza di operazioni di aggregazione in neutralità fiscale: come fusioni, scissioni e conferimenti.

Per esempio il nuovo comma 10 bis, del citato articolo 15, dispone che l'attribuzione di maggiori valori a determinati beni immateriali (avviamento, marchi e altro) con versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%, (art. 176, Dpr n. 917/1986), in un'unica soluzione ed entro il 30 novembre 2011 per le operazioni effettuate in data anteriore al periodo d'imposta in corso all'1° gennaio 2011, si rende applicabile anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali. Scopo di questo nuovo comma dell’articolo 15, è quello di favorire un riallineamento delle divergenze tra valori civili e valori fiscali delle imprese Ias, permettendo a tali soggetti di continuare a gestire a “doppio binario” il disallineamento emergente.

Nuovo anche il comma 10-ter, che estende la disciplina richiamata anche ai maggiori valori assegnati agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo ottenute nell'ambito di operazioni di natura straordinaria, quali le cessioni di azienda o di partecipazioni.

Sempre dalla Manovra 2011, deriva sulla scia europea, la scelta di adottare un solo paniere e un’aliquota unica per ammortizzare il costo dei beni delle imprese. Unica eccezione è prevista per i soli beni materiali e immateriali per i quali saranno determinati coefficienti individuali.

Viene, poi, confermata l’introduzione di una fiscalità privilegiata per gli under 35 che avviano un’attività imprenditoriale. Il nuovo forfettone, come ribattezzato, prevede il versamento forfettario del 5% su Irpef, Iva ed Irap. Il regime si applica per 5 periodi d’imposta: dal periodo in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, ma a patto che ricorrano precisi requisiti.
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