Dalla lista Falciani indizi con capacità probatoria
Pubblicato il 14 maggio 2015
Con
ordinanza n. 9760 del 13 maggio 2015, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate contro la statuizione di merito con cui era stato annullato un
avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di Irpef e addizionale comunale e regionale, emesso sul presupposto che il contribuente avesse sottratto al Fisco alcuni capitali rinvenuti su un conto di una banca svizzera,
risultato dai dati della cosiddetta “Lista Falciani”.
Nel dettaglio, i giudici di secondo grado avevano
negato valore indiziario agli elementi offerti dall'Ufficio e
correlati alla Lista Falciani, in considerazione della mancanza di riscontri alla scheda clienti della banca svizzera, dell'assenza di conoscenza circa l'effettivo autore della lista, del fatto che le indicazioni delle generalità riprodotte nella scheda e riferibili al contribuente potevano essere acquisite da chiunque con una veloce ricerca su internet, della circostanza che la scheda non era stata riprodotta su carta intestata dall'istituto bancario.
Considerazioni, queste, a cui non ha aderito la Corte di legittimità, secondo la quale, in ogni caso, i giudici territoriali avevano erroneamente applicato la
disciplina in materia di presunzioni.
In particolare, il valore indiziario della scheda clienti tratta dalla Lista Falciani, riconosciuto in ogni caso dalla Ctr, doveva essere valutato dal giudice di merito anche in contrapposizione, eventualmente, di altri indizi che avessero indotto a giungere ad una ricostruzione dei fatti difforme dai dati ivi ricavabili, spettando al giudice di merito, in questo contesto, il
raffronto fra gli indizi disponibili e la conseguente scelta di quelli che conducono alla decisione. Rientra, invece,
nel giudizio di legittimità – si legge nel testo della decisione – valutare che gli
indizi possiedano una qualche
capacità probatoria.
E nella specie, è stato rilevato che i giudici territoriali, nel
valutare il materiale indiziario posto a base della pretesa fiscale, avevano totalmente tralasciato di considerare la valenza probatoria delle
circostanze oggettive e soggettive che avevano condotto le autorità fiscali francesi all'acquisizione delle Lista e alla sua trasmissione.
Di fatto – ha concluso la Corte - l'aver proceduto ad una parcellizzazione della valutazione del materiale indiziario t
ralasciando ogni ponderazione sull'acquisizione della lista e del suo contenuto, ha “
condotto il giudicante ad un'analisi frazionata del materiale indiziario offerto dall'Ufficio che integra una violazione dell'articolo 2729 del Codice civile”.