Il lavoro agile torna al centro dell’attenzione normativa con le modifiche di cui all’art. 14, legge 13 dicembre 2024, n. 203, che disciplina i termini della comunicazione obbligatoria, ponendo fine all’incertezza interpretativa generata dal vuoto legislativo precedentemente colmato solo da una FAQ ministeriale.
Il legislatore fissa ora, con chiarezza, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, entro cinque giorni, l’avvio, la modifica o la cessazione dello smart working. Tale previsione si inserisce tra le disposizioni della legge 22 maggio 2017, n. 81, che, insieme al decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, aveva introdotto l’obbligo informativo, senza tuttavia determinarne i tempi.
La circolare del 27 marzo 2025, n. 6, conferma l’operatività del nuovo termine per tutte le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile a partire dal 12 gennaio 2025.
Resta fermo l’utilizzo del modello telematico già previsto, con accesso tramite SPID o CIE, e l’obbligo di indicare tutti i dati essenziali relativi al datore, al lavoratore, al rapporto di lavoro e all’accordo di smart working.
Si evidenzia che in merito alla proroga dell’accordo, la prassi ministeriale ha precisato che la comunicazione debba avvenire entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione della nuova intesa, e non dalla scadenza dell’accordo precedente.
Tutte le novità e un'infografica riepilogativa nell'Approfondimento che segue.
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