Dalla conversione del DL aiuti nuove misure per le imprese

Pubblicato il 28 luglio 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) sono state emanate importanti disposizioni in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Tra le novità, di particolare interesse, le disposizioni in materia di rateazione delle cartelle di pagamento. Modificando la norma che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento (articolo 19 del DPR 602/73), il legislatore ha disposto che, per le domande di dilazione presentate a partire dal 16 luglio 2022, viene “elevata” da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere - in modo “automatico” e con una domanda semplice - una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto, altresì, che detta nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione sia riferita ad ogni singola istanza di rateizzazione. Novità in arrivo anche sui termini di decadenza della rateazione. La Legge di conversione ha disposto infatti che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Con l’articolo 20-ter, inserito in sede di conversione, è stata poi modificata la disciplina in materia di compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della PA con somme iscritte a ruolo. In particolare, portando “a regime” quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 12 del D.L.n.145/2013, viene stabilito che anche per le "prestazioni professionali" i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle PA possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.  

Previste importanti novità anche in materia di superbonus 110%. In primo luogo, viene confermata la norma che proroga di 3 mesi il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori sulle unità immobiliari delle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione del superbonus 110%. In particolare, per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. La norma precisa, altresì, che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

Ulteriore novità ha riguardato la disciplina della cessione del credito, stabilendo la possibilità per le banche ovvero le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cedere il credito d'imposta derivante dagli interventi "edilizi" ai loro correntisti soggetti “diversi” dai consumatori o utenti (ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale). In tal modo, per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti e quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori). Attenzione, però, che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022.

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