Dalla conversione del DL 73/2022 in arrivo nuove semplificazioni

Pubblicato il 11 agosto 2022

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto cd. “Semplificazioni fiscali” (D.L.n.73/2022), si esaminano le importanti disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed interventi sociali. Numerose le novità rispetto al testo originario del decreto che, sul piano operativo, hanno coinvolto imprese e professionisti. Tra queste, da notare, l’abrogazione dell’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Con la novella normativa il legislatore modifica, di fatto, l’attuale formulazione dell’articolo 7, comma 4-quater del D.L.357/1994. Pertanto, d’ora in poi sarà sufficiente tenere “aggiornati” i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo. Importanti anche le modifiche all’articolo 11 del DLgs.n.446/1997 in materia di IRAP così come le novità in materia di obblighi di informativa per i soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche nonché  lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021 esteso anche agli enti non commerciali. 

Confermati, invece, alcuni interventi che incidono sugli adempimenti di periodo. Si tratta, tra gli altri, del differimento al 30 settembre del termine per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (cd. Lipe) relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento, ma anche dell’aumento a 5.000 euro della soglia al di sotto della quale è consentito il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare; novità quest'ultima che riguarderà, in ogni caso, le fatture emesse dal 1° gennaio 2023. Passo indietro, invece, per la periodicità degli elenchi Intrastat. Invertendo la rotta rispetto al testo originario della norma, il legislatore ha ora previsto che gli elenchi riepilogativi Intrastat devono  essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Ne deriva che il rinvio operato al decreto ministeriale per l'adozione delle disposizioni attuative dell’adempimento riguarderà le sole modalità, e non più i termini, di presentazione degli elenchi. In tema di esterometro viene, poi, confermata l’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R.n.633/1972.

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