La quinta sezione penale della corte di Cassazione, lo scorso 9 luglio, nella pronuncia n. sentenziato che il mobbing non integra il reato di lesioni personali volontarie gravi, quindi non può essere considerato reato. Nel caso giudicato dalla Corte, l’atto di incolpazione non contesta la reiterazione della condotta lesiva, caratteristica del mobbing, ma anzi la reiterazione è riferita ad azioni senza potenzialità direttamente lesiva dell’integrità della persona o prive di riscontri effettivamente dimostrabili. A settembre la commissione Giustizia della Camera esaminerà una proposta di legge in materia di mobbing.
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