Dal valore di mercato determinato ai fini del registro si ricava la plusvalenza
Pubblicato il 26 giugno 2012
Con
ordinanza n. 10552 del 25 giugno 2012, la Corte di cassazione ha sancito la legittimità dell’utilizzo, ai fini della determinazione del reddito e, in particolare, della plusvalenza di una cessione di azienda, del valore di mercato della cessione medesima che sia stato determinato in via definitiva per l’individuazione dell'imposta di registro.
Il valore così definitivamente accertato, infatti, può essere utilizzato come prova presuntiva grave, precisa e concordante, da cui ricavare il prezzo della vendita e, quindi, la plusvalenza conseguita; in tale contesto, spetta al contribuente l'onere della prova in ordine ad un eventuale diverso valore di mercato dell'azienda ceduta.