Con la sentenza n. 498 del 12 luglio scorso, il Tar Basilicata ha chiarito che il Garante del contribuente può attivare le procedure di autotutela ma non può sostituirsi all’amministrazione finanziaria o al concessionario della riscossione in caso di mancata risposta alle istanze presentate dai contribuenti. La decisione muove dal fatto che nessuna norma dell’ordinamento giuridico obbliga l’amministrazione finanziaria o i concessionari della riscossione ad adeguarsi alle decisioni assunte dal Garante.
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