Dal Ministero del lavoro sfilza di interpelli

Pubblicato il 03 aprile 2010

Raffica di interpelli evasi dal Ministero del lavoro che sono stati resi pubblici nel sito istituzionale in data 2 aprile 2010; si spazia dall’orario di lavoro al trattamento di trasferta, dal Durc all’apprendistato professionalizzante, dall’indennità sui permessi ai contratti di collaborazione per l’assistenza domiciliare.

Indennità di trasferta superiore alla contrattazione collettiva – L’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello riconosciuta attraverso un accordo individuale da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti deve essere considerata a livello di superminimo individuale (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari). Per tale motivo non sarà possibile fruire dell’esenzione Irpef ma dovrà essere assoggettata ad imposte e contributi. Lo precisa l’interpello n. 14/2010.

Orario di lavoro – Con l’interpello n. 13/2010 il Ministero del lavoro specifica che rientra nell’orario di lavoro se viene chiesto al lavoratore di recarsi ad un punto di raccolta per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per rinvenire la strumentazione necessaria o per mettersi a disposizione del datore di lavoro; non può essere computato nell’orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere il punto di raccolta se costituisce un agio per il lavoratore.

Durc – Il documento che attesta la regolarità contributiva, in quanto riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale esistente tra l’impresa richiedente e l’ente, va rilasciato al debitore in solido che risulta in regola con i pagamenti contributivi. E’ questo il contenuto dell’interpello n. 3/2010, il quale specifica anche che negli appalti la solidarietà nelle obbligazioni comprende i trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili ma rimangono fuori somme dovute ad altro titolo ed altri tipi di sanzioni.

Collaborazione nell’assistenza alle persone – Con l’interpello n. 5/2010 si riconosce natura autonoma all’attività svolta dagli operatori addetti all’assistenza domiciliare e ospedaliera qualora il collaboratore determini in via autonoma e senza l’autorizzazione di alcuno la quantità di prestazione da effettuare e la porzione di tempo da dedicarle.

Indennità pagate direttamente dall’Inps – Si vieta, attraverso l’interpello n. 9/2010, all’Inps di procedere al pagamento diretto di prestazioni come l’indennità di malattia, la maternità, i permessi ex L. n. 104/1992 e il congedo straordinario nei casi in cui la legge obbliga il datore di lavoro a provvedervi, secondo la modalità dell’anticipazione e del successivo conguaglio. Fuori dai casi previsti dalla legge ulteriori eccezioni non possono essere previste.

Trasferte – Le ore di viaggio effettuate per raggiungere la sede di lavoro in caso di trasferta non possono essere considerate ore di lavoro; lo sostiene l’interpello n. 15/2010 che aggiunge come il disagio patito viene retribuito attraverso la relativa indennità.

Limiti quantitativi all’apprendistato professionalizzante – Si ricorda, con interpello n. 11/2010, che presso un datore di lavoro il numero complessivo di apprendisti non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro, potendosi computare lavoratori rientranti nel complesso imprenditoriale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Prospetto paga con l’e-mail – Il consulente del lavoro, delegato dal datore di lavoro, può effettuare la consegna del prospetto di paga ai dipendenti anche utilizzando la posta elettronica non certificata. L’eventuale mancata ricezione del prospetto, precisa l’interpello n. 8/2010, sarà addebitabile in ogni caso al datore di lavoro.

Base occupazionale - Il personale che opera con la qualifica di cameriere di bordo sui treni in esecuzione dell’appalto di servizi consistente nell’attività di ristorazione, non può essere escluso dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva ex art. 3 L. 68/99. E’ l’interpello n. 10/2010 che reca tale risposta in considerazione del fatto che il cameriere di bordo non può essere considerato personale viaggiante e navigante.

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