Dal fisco chiarimenti ad hoc per le misure della Tregua fiscale

Pubblicato il 30 marzo 2023

Con la circolare 6/E dello scorso 20 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in materia di “Tregua fiscale”. Utilizzando lo schema della domanda-risposta l’Agenzia ha risposto ad alcuni dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria. In particolare, il documento di prassi contiene indicazioni, tra gli altri, sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto ravvedimento “speciale”, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento nonché  alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Per quanto concerne la definizione agevolata degli avvisi bonari vengono ribaditi alcuni concetti già affrontati nella circolare 1/E/2023 e nel corso dei Videoforum con la stampa specializzata. Ben più interessanti, invece, sono i chiarimenti forniti in materia di violazione delle irregolarità formali. La circolare chiarisce, infatti, che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta. Per quanto concerne, invece, il codice “natura”, l’Agenzia, nel confermare che lo stesso non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR 633/1972 chiarisce che la sua errata indicazione, ove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione “meramente” formale.

Di particolare interesse anche i chiarimenti in materia di ravvedimento “speciale”. Trattasi di quella peculiare forma di ravvedimento operoso che – per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate - prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni, diverse da quelle definibili dalle disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e da quelle attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali, concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Al riguardo l’Agenzia chiarisce, tra gli altri, che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

Chiarimenti del fisco anche in tema di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. In particolare, nell’ambito del documento di prassi è stato chiarito che:

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