Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.21 del 27 gennaio 2022) del decreto cd. “Sostegni-ter” (D.L.n.4 del 27.01.2022) sono state messe in campo importanti misure a sostegno delle imprese particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria nonché disposizioni ad hoc per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Molti, quindi, i temi “caldi” sui quali occorre prestare attenzione. Dalle misure di sostegno alle attività chiuse a causa dell’emergenza sanitaria al contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, dal credito d’imposta locazioni in favore delle imprese turistiche all’estensione del bonus rimanenze di cui all’articolo 48-bis del D.L. 34/2020, dal bonus termale alle misure per il settore della cultura e dello sport.
Tra i diversi interventi particolare rilevanza assumono le disposizioni sul bonus investimenti “4.0”. Con la nuova disposizione, infatti, si integra il contenuto del comma 1057-bis dell’art. 1 della L. 178/2020 stabilendo che, dal 2023, il credito d’imposta è riconosciuto – per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di “transizione ecologica”, individuati con un apposito decreto del Mise - nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni e fino ad un massimo di 50 milioni di euro.
Il decreto “Sostegni-ter” interviene, poi, in materia di aiuti di stato. Si modifica, infatti, l’articolo 54 del D.L. 34/2020 elevando a 2,3 milioni di euro l’importo massimo di aiuti previsto dalla sezione 3.1 del cd. "Quadro temporaneo”; inoltre, gli aiuti non possono superare l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Con tali modifiche si recepiscono i nuovi massimali fissati dalla UE con la sesta modifica del Temporary Framework. Nella stessa direzione anche l’incremento a 12 milioni di euro (in luogo di 10 milioni) per impresa dell'importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del “Quadro temporaneo”.
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