Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n.120 del 21 maggio 2021) della legge di conversione del decreto cd. “Sostegni” (L.n.69 del 21.05.2021) – a decorrere dal 22.05.2021 - sono state definitivamente messe in campo alcune importanti misure di contrasto all’emergenza sanitaria per lavoratori, famiglie e imprese. Trattasi di misure che erano state previste già nella versione originaria del decreto legge che sono state, in taluni casi, implementate e/o modificate in sede di discussione parlamentare.
Nel confermare l’impianto, ormai noto, del contributo a fondo perduto diretto a sostenere gli operatori economici duramente colpiti dall’emergenza da covid-19 (che sarà oggetto di ulteriore articolata disciplina nell’ambito del decreto cd. “Sostegni-bis”), in sede di conversione in legge, viene introdotto un ulteriore specifico contributo alle start-up aventi partita Iva 2018 e inizio attività 2019.
L’articolo 1-ter del D.L. 41/2021, infatti, riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.
Si tratta, comunque, di soggetti ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del D.L. 41/2021. Tuttavia, il beneficio è riconosciuto a condizione che:
E’ demandato ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle suddette disposizioni, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa (20 milioni di euro per il 2021).
Ulteriore intervento ha riguardato, poi, la definitiva “abrogazione” del contributo a fondo perduto previsto da D.L. 137/2020 a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali nonché degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Viene “modificato”, invece, l’articolo 59, comma 1, lett. a), del D.L. n. 104/2020 concernente il contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici.
Per effetto dell’intervento normativo, la platea dei beneficiari del contributo in esame viene “circoscritta” ai soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione disponibile abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Si esclude l'applicazione del requisito del numero di abitanti ai comuni interessati dagli “eventi sismici” verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 189/2016 convertito.
Per effetto dell’articolo 6-sexies del D.L. 41/2021 sono “esentati” dal pagamento della prima rata Imu i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dalla norma in esame, ossia alcuni soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Nello specifico, l’esenzione della prima rata IMU 2021 si applica “solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori”. Detta disposizione trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni in materia di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da covid-19.
Slitta al 30 settembre 2021 (in luogo del precedente 30 aprile) il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e “sospesa” ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni in materia di aiuto di Stato. La modifica normativa interviene sull’articolo 42-bis, comma 5 del D.L. 104/2020. Così, rispetto alla sua formulazione originaria, in caso di errata applicazione delle disposizioni del D.L. “Rilancio” in materia di IRAP, viene ora disposto che l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il prossimo 30 settembre senza applicazioni di sanzioni e interessi.
Modificando la disciplina del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, la norma dell’articolo 28 comma 1-bis del decreto “Sostegni” stabilisce che il beneficio è ora riconosciuto nel rispetto dei limiti della norma UE in materia di aiuto di stato.
La modifica è, quindi, finalizzata a prevedere che il credito d’imposta in esame sia concesso nel rispetto dei limiti di cui al regolamento “de minimis” ed entro i limiti (più ampi) consentiti dal Temporary Framework.
L’articolo 36-bis del D.L. 41/2021 convertito introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.
Possono beneficiare del nuovo beneficio le imprese che svolgono, appunto, attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019. A detti soggetti, quindi, è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo “straordinario”.
Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il bonus è concesso anche qualora dette imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Si ricorda che il FUS, istituito dalla legge. 163/1985 è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.
Si osserva che il credito d'imposta:
Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste in materia di aiuto di Stato. Sarà, tuttavia, un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – a stabilire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.
In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni” viene anticipata all’01.01.2020 l’entrata in vigore della disposizione riguardante la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come risultante dall’articolo 26 del Tuir. In particolare, con l’articolo 6-septies del D.L. 41/2021 convertito viene:
Quindi, mentre l'abrogato comma 2 dell'articolo 3-quinquies si riferiva ai contratti stipulati dalla data del 1° gennaio 2020, la nuova disposizione fa riferimento ai canoni non percepiti a partire dalla stessa data, e quindi anche ai contratti stipulati precedentemente. Ne risulta un'estensione dell'applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 26 del Tuir. Quest’ultimo, come modificato dall'articolo 3-quinquies, comma 1, del D.L. 34/2019 stabilisce che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’articolo 21 del TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (articolo 17, comma 1, lett. n-bis) del Tuir). Inoltre, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Per effetto della conversione del decreto “Sostegni”, quindi, la nuova disposizione contenuta nell’articolo 26 del Tuir trova applicazione per i canoni non percepiti dall’1.1.2020, senza che assuma rilevanza la data di stipula del contratto. La norma ha effetti già sulla dichiarazione 2021 relativa all’anno d’imposta 2020.
Con l’inserimento del nuovo comma 4-bis nell’ambito dell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 viene stabilito che la rivalutazione dei beni d’impresa può essere eseguita anche nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ossia nel bilancio 2021 per i soggetti con esercizio solare):
L’articolo 5-bis del D.L. 41/2021 convertito reca una “norma di interpretazione autentica” volta a consentire la rivalutazione di beni e partecipazioni da parte delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale.
La norma dell’articolo 6-bis del D.L. n.23/2020 prevede, in particolare, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
Per effetto della disposizione in esame, detta norma “si interpreta” nel senso che la rivalutazione è applicabile anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
In caso di affitto d’azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell’articolo 102, comma 8 del Tuir. Si ricorda che l’articolo 2561, comma 2 del codice civile prevede l’obbligo per l’affittuario di conservare il livello di efficienza dei beni aziendali. In considerazione di tale onere che grava sull’affittuario, a fini fiscali le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali competono all’affittuario stesso. Le parti contrattuali possono, tuttavia, derogare al disposto sopra richiamato e, in tal caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti è esclusivamente del concedente.
Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale.
In base alla norma interpretativa, quindi, rileva la sola destinazione dell’immobile ad albergo e l’operatività dell’affittuario nel settore alberghiero. Va detto che le citate disposizioni interpretative hanno efficacia “retroattiva” (per effetto del combinato disposto degli articoli 1 e 3 dello Statuto dei contribuenti).
Estenso al periodo d’imposta 2021 il “raddoppio” della soglia di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti ed i servizi prestati al lavoratore (si passa, per tutto il 2021, da 258,23 a 516,46 euro).
Si rammenta che l’articolo 51 comma 1 del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Al comma 3 dello stesso articolo viene, poi, previsto che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Con la nuova norma, il legislatore, agendo sull'articolo 112, comma 1 del D.L. 104/2020 convertito ha sostituito le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» con l’espressione «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» allungando, di fatto, la misura al periodo d’imposta 2021. Si evidenzia che detta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro e che, ai fini determinazione della stessa, occorre considerare anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Si ricorda altresì che - in base ai chiarimento forniti dalla C.M. 326/E/1997 - la verifica di detto limite va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto (comprensivo dell'eventuale IVA a carico del dipendente) per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta.
L’articolo 5 del D.L. 41/2021 convertito dispone che le imprese costruttrici o importatrici, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l’acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Ad essere chiamato in causa è il contributo per l'acquisto, anche in leasing, di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi, previsto dalla legge di bilancio 2019 (inizialmente a partire dal 2019 e poi esteso fino al 2026 con successivi provvedimenti) e pari al 30% del prezzo sino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo è concesso per l’acquisto di tutti i veicoli rientranti nella categoria L a prescindere dalla potenza.
Il D.L. n. 34/2020 (articolo 44-bis) ha esteso l'applicazione dell'incentivo anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottamazione di un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un di veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, il bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno 12 mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto detto contributo, alle medesime condizioni, anche in caso di acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.
Con la conversione in legge del decreto “Sostegni”, viene ora stabilito che:
In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni” si confermano le disposizioni in materia già previste dal decreto 41/2021. Tuttavia, si segnala che il decreto “Sostegni-bis”, approvato dal consiglio dei Ministri lo scorso 20 maggio ha differimento fino al “30 giugno 2021” la sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione. La nuova misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Resta ferma la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’articolo 13-decies del D.L. 137/2020.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Infine, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.
Confermate anche le disposizioni riguardanti le somme dovute per la rottamazione-ter, il “saldo e stralcio” e la definizione delle risorse proprie UE. Nello specifico, viene stabilito che il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere nel corso 2021 è considerato “tempestivo” e non determina l'inefficacia delle stesse se effettuato “integralmente” entro:
Resta fermo che, se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (sono consenti i 5 giorni di tolleranza) o per importi “parziali”, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Ai soli contribuenti in regola con le rate 2019, il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:
non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° luglio 2021. Quindi, possono usufruire della proroga al 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2020 solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
Differito al 30 novembre 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021. In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020 (da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021) il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021. Quindi, potranno usufruire della proroga al 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2021 solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020. Anche per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della "rottamazione-ter” e della “definizione agevolata delle risorse UE”.
Viene confermato l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data del 23/03/2021 avevano un importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
I beneficiari dello “stralcio” sono:
Tale disposizione, analogamente allo stralcio di cui all’articolo 4 del D.L.n.119/2018, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.
La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta mediante un apposito decreto del Ministero dell’economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data che sarà stabilita dal suddetto decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Tuttavia, l’annullamento automatico non si applica alle seguenti fattispecie:
Confermato il contenuto dell’articolo 5 del decreto cd. “Sostegni” in materia di definizione degli avvisi bonari. In particolare, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, è stata prevista la possibilità di definire in via “agevolata” le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
La misura interessa i soggetti con partita Iva “attiva” alla data del 23/03/2021 che hanno subito “una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente”. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020; per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ai fini della determinazione del parametro di riferimento riguardante la riduzione del volume d’affari si fa riferimento all’ammontare dei ricavi e/o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020.
La definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità che l’Agenzia delle entrate:
Il beneficio, quindi, si sostanzia nello “stralcio” dell sanzioni e delle eventuali somme aggiuntive, in quanto il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.
La possibilità di beneficiare della definizione in esame sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate, in sede di notifica dell’avviso bonario a seguito dell’esito dei controlli previsti dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni Iva dall’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, una volta verificati i presupposti per accedere alla definizione. In particolare, l'Agenzia, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi ed invia agli stessi, unitamente alla comunicazione di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La definizione si “perfeziona” con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
Quadro Normativo |
D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 CONVERTITO IN LEGGE N.69 DEL 21 MAGGIO 2021 |
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