Con la pubblicazione del decreto cd. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 in G.U. n.128 del 19.05.2020) sono entrate in vigore lo scorso 19 maggio nuove importanti misure dirette a contrastare l’emergenza da coronavirus. Sul piano fiscale le nuove misure, oltre allo slittamento al 16 settembre 2020 dei versamenti tributari e contributivi sospesi per effetto delle norme di cui al decreto “cura Italia” e del decreto “liquidità”, riguardano numerose ed articolate argomentazioni che lasciano ancora una volta spazio ad incertezze operative.
Con il nuovo pacchetto di misure dirette ad arginare gli effetti dell’emergenza epidemiologica, arrivano non poche complicazioni per gli operatori fiscali. Le nuove norme - che aggiustano il tiro rispetto a quelle previste dal “Cura Italia” e dal decreto “Liquidità” - ci pongono ancora una volta di fronte ad un “articolato” sistema di proroghe dei versamenti e adempimenti. Procediamo allora con ordine, per comprendere come operare.
Con l’articolo 127 del D.L. n.34/2020, viene stabilita la proroga dei versamenti sospesi nell’ambito del “Cura Italia”: si tratta, in particolare, dei versamenti sospesi di cui all'articolo 61 e 62 del D.L. n. 18/2020.
Nello specifico, agendo sull’articolo 61 del decreto “Cura Italia” la nuova norma dispone lo slittamento al 16 settembre 2020 (in unica soluzione ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre) dei versamenti sospesi nel periodo 2 marzo - 30 aprile 2020. Differita al 16 settembre anche la ripresa degli adempimenti relativi i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, sospesi nello stesso periodo, per gli esercenti le attività specificamente individuate dal suddetto articolo 61 del D.L. n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, gestori l’attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc..).
Differimento al 16 settembre 2020 (in unica soluzione ovvero in massimo 4 rate) anche per i versamenti delle ritenute non operate (ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) ex D.M. 24 febbraio 2020 da parte dei soggetti operanti nei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. “zona rossa” (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020).
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche è stato previsto, da una parte, l’allargamento al 30 giugno 2020 del periodo di sospensione dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali/premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo e, dall’altra, la ripresa di tali versamenti dal 16 settembre (in unica soluzione ovvero in un massimo 4 rate), in luogo del 30 giugno.
Ancora, le misure del decreto “Rilancio” hanno avuto un impatto sulle disposizioni previste dal decreto “Liquidità”. Nello specifico, il legislatore, con l’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 aveva previsto una “sospensione” dei versamenti tributari e contributivi circoscritta ai mesi di aprile e maggio 2020. In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno:
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019;
la norma stabiliva che sono sospesi i termini dei versamenti in “autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che detti soggetti abbiano subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto al mese di marzo/aprile 2019. Si potrebbe, quindi, verificare il caso in cui il contribuente benefici della sospensione dei versamenti anche per una sola delle mensilità previste. Detta sospensione riguarda(va) i versamenti relativi a:
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973;
trattenute per addizionale regionale e comunale Irpef, operate in qualità di sostituti d'imposta;
Iva;
contributi previdenziali e assistenziali ed i premi Inail.
Analoga sospensione è prevista anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019.
Ora, per effetto del D.L. n. 34/2020, detti versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del precedente 30 giugno) ovvero mediante “rateizzazione”, fino a un massimo di 4 rate (in precedenza 5 rate) mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre. Così, ad esempio, se una società presenta un fatturato a marzo 2020 pari a 180.000 euro “diminuito” di oltre il 33% rispetto a quello di marzo 2019, è possibile sospendere il versamento di ritenute, Iva e contributi relativi al mese di marzo ed effettuare lo stesso entro il 16 settembre.
Si rammenta che riguardo il concetto di “fatturato”, la circolare 9/E/2020 ha chiarito che, nel caso in cui le operazioni siano certificate sia mediante fatture che con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie in base alla “somma” dei due elementi. Nei casi in cui, invece, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi, per l’Agenzia è possibile che il riferimento al fatturato/corrispettivi, ai fini dello scostamento, possa essere esteso ai concetti di “ricavi” e “compensi”. Sempre nella circolare 9/E è stato chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020 deve essere eseguito prendendo a riferimento le operazioni “eseguite” nei mesi di marzo ed aprile (“fatturate” o “certificate”) che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). A queste dovranno essere “sommati” i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. Va da sé che, per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).
Ricavi o compensi 2019 |
Condizione |
Versamento al 16.09 |
non superiori 50 milioni |
“Riduzione” di fatturato o corrispettivi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a marzo/aprile 2019 |
Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali, Iva, contributi previdenziali e premi Inail.
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superiori € 50 milioni |
“Riduzione” di fatturato o corrispettivi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a marzo/aprile 2019 |
Analogamente a quanto sopra, è differita dal 30 giugno al 16 settembre 2020 (in un'unica soluzione ovvero fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data) la ripresa dei versamenti sospesi delle seguenti “ulteriori” fattispecie contemplate dal decreto “Liquidità”.
Soggetto |
Condizione |
Proroga al 16.09 |
Chi ha intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 ed ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia |
Non previste
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Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali, Iva, contributi previdenziali e premi Inail. |
Soggetto |
Condizione |
Proroga al 16.09 |
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa |
Non previste
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Soggetto |
Condizione |
Proroga al 16.09 |
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
Diminuzione fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente) |
Versamenti Iva in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 |
Diminuzioni fatturato/corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% o 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano inferiori/uguali o superiori a 50 milioni di euro) |
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Infine, ove i soggetti esercenti le attività individuate dall’articolo 61 del D.L. n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc..) non ricadano nei “parametri” stabiliti dall’articolo 18 del D.L. n.23/2020, fruiscono della sospensione di cui al “cura Italia” e, pertanto, del differimento al 16 settembre 2020.
Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni
Con il decreto liquidità è stata “riproposta”, per alcune categorie di soggetti, la non applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni. La norma prevede(va) per autonomi, agenti e rappresentanti di commercio, intermediari e procacciatori d’affari:
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
che hanno conseguito, per l’anno 2019, ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
la possibilità di “sospendere” l’applicazione della ritenuta d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25-bis, DPR 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a “condizione” che nel mese precedente detti soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In pratica, il beneficio consiste(va) nella possibilità di incassare i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo – 31 maggio 2020 senza subire l’effettuazione delle ritenute d’acconto previste.
Per effetto del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) si amplia nuovamente l’ambito temporale di riferimento, mentre resta inalterata l’impostazione generale di cui sopra.
Riguardo il profilo “oggettivo” resta fermo quanto indicato nell’ambito del D.L. n. 23/2020, ossia che la sospensione riguarda le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e le provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Coloro che intendono avvalersi di questa facoltà sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta sulla base delle disposizioni della norma. Così, nel caso in cui un professionista o un agente abbia già emesso la fattura, per fruire dell’opzione in esame, è tenuto ad inviare apposita comunicazione al cliente/casa mandante nella quale indicare che la fattura deve essere pagata senza applicazione della ritenuta; si ritiene possa bastare anche una “dicitura” nell’ambito della stessa fattura che indichi la temporanea sospensione dell’applicazione della ritenuta ed il relativo riferimento normativo. Resta comunque in capo al lavoratore autonomo/agente/procacciatore l’obbligo di versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta. Questi dovrà ora provvedervi:
in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
oppure, mediante rateizzazione (senza applicazione di sanzioni e interessi) fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.
Di sicuro impatto è lo “sconto” previsto in materia di versamenti Irap. Nello specifico, la norma dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che, per una specifica platea di soggetti, non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 (il relativo importo è, quindi, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo 2020). Beneficiari di questa importante misura sono esclusivamente i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 dati da:
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85, comma 1, lett. a) Tuir);
corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, co.1, lett. b) TUIR);
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).
Ai fini del saldo Irap 2020 (risultante dalla dichiarazione Irap 2021) occorrerà, comunque, scomputare dall’importo complessivamente dovuto non solo la seconda rata in scadenza al 30.11.2020, ma anche la prima rata che per effetto della norma in esame non è dovuta. Resta, ovviamente, dovuto l’acconto 2019 determinato con riferimento all'imposta desumibile dal modello IRAP 2019.
Detta disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni/Enti pubblici, alle banche ed agli intermediari finanziari. La stessa, tuttavia, opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Fin qui la novella normativa. Nulla viene, disposto, invece, per i versamenti derivanti da modello redditi. Pare possibile che il legislatore intervenga anche su questi versamenti con un differimento legato all’emergenza da covid-19 alla stregua delle modalità operative già adottate in altre occasioni in passato.
Finalmente una buona notizia per coloro che sono alle prese con gli “avvisi bonari”. Se fino all’ultimo decreto si navigava a vista, con l’articolo 144 del D.L. n. 34/2020 viene stabilito che i versamenti delle somme relative le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari), nonché della liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, anche nel caso di rateazioni in corso:
in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto), sono considerati “tempestivi” se effettuati entro il 16 settembre 2020.
in scadenza nel periodo compreso tra il 18 maggio ed il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
Pertanto, ai fini dello slittamento al 16 settembre occorre guardare alla scadenza “naturale” della rata, nonostante il pagamento della stessa slitti al primo giorno feriale successivo al termine. Dal 1° giugno, invece, i versamenti - compresi quelli rateali – dovranno essere effettuati alle scadenze ordinariamente previste.
Operativamente, i versamenti sospesi possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non è in alcun modo previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Con il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il legislatore ha apportato diverse “modifiche” all’impianto normativo dell’articolo 68 del decreto “Cura Italia” convertito, riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In primo luogo, viene “differita” dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la data “finale” del periodo di sospensione dei versamenti derivanti:
dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
dagli avvisi di accertamento “esecutivi” emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 29 del D.L. 78/2010 in materia di Iva, imposte sui redditi e Irap);
dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30 del D.L. 78/2010);
dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane;
gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali;
dagli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, L.160/2019.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020. In tale periodo di sospensione, è bene ricordarlo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà effettuare la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in “unica soluzione” entro il 30 settembre 2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione). Ciò vale anche per chi ha un piano di rateazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione: anche queste rate devono essere versate entro il 30 settembre 2020. Non è previsto alcun rimborso di quanto già versato.
Sul punto, appare importante sottolineare quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’ambito delle FAQ pubblicate lo scorso 25 maggio 2020. Nella FAQ n.4, in particolare, si conferma che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia, occorre presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 19 del DPR 602/73) entro il prossimo 30 settembre.
Si ricorda che, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti “diversi” dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini della sospensione decorrono dal 21 febbraio 2020.
Con la nuova norma viene, inoltre, previsto che:
per i piani di dilazione “in essere” alla data dell’8 marzo 2020;
per i provvedimenti di “accoglimento” emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto;
la “decadenza” dal beneficio della rateazione nonché gli altri effetti previsti dalla norma di cui all'articolo 19, comma 3 lett. a), b), c) del DPR 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anziché cinque) anche non consecutive. Si ricorda, infatti, che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di (ora 10) rate, anche non consecutive:
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Così, per i contribuenti in difficoltà a corrispondere entro il 30 settembre 2020 tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto, il mancato pagamento con comporterà una automatica decadenza dal beneficio, eccetto il caso in cui lo stesso debitore abbia già omesso il versamento di altre 4 rate. Tuttavia, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dall’1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate).
Inoltre, nelle FAQ n.8 e n.9, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadisce che non attiverà - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dopo il 31 agosto, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile). Per chi ha un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata, durante il periodo di sospensione, può pagare integralmente il debito oggetto di fermo al fine di ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo (FAQ n.10).
Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L.78/2010), ossia quegli avvisi di accertamento (contenti l'intimazione ad adempiere) per i quali il destinatario può decidere entro il termine di presentazione del ricorso (ossia entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto), se:
effettuare il pagamento del dovuto prestando “acquiescenza”, usufruendo in tal modo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs. 218/1997 e rinunciando all’impugnazione;
oppure, proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione “provvisoria”, in pendenza di giudizio.
restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione in esame è applicabile anche per gli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.
Validi i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 se effettuati entro il 10 dicembre. Per far fronte alle difficoltà della fase emergenziale, la norma ha “sostituito” il comma 3 dell’articolo 68 del DL n. 18/2020, che nella sua originaria formulazione si limita(va) a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza rispettivamente al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. Per effetto della nuova formulazione della norma viene ora stabilito che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:
della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);
delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica - articolo 1, comma 190, L.145/2018);
delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea;
non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Il novellato comma 3, quindi, “consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020”. A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018. Quindi, è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e/o del “saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito ed il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative. Per procedere al pagamento del dovuto si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" anche se il versamento sarà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie (FAQ n.13).
Un'altra modifica ha interessato tutti i debitori che erano già “decaduti” dalla rottamazione o dal saldo e stralcio alla data del 31 dicembre 2019 in quanto non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019. Per questi la norma ha stabilito la possibilità - in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), D.L.119/2018 – di ottenere una “nuova” dilazione del pagamento dei debiti mediante l’applicazione delle le regole ordinarie dell’articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 (massimo 72 rate mensili). Si tratta di una disposizione che lascia aperta la porta a quei contribuenti che avevano perso il beneficio della definizione agevolata. Sarà, dunque, possibile presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.
In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza covid-19, il D.L. 134/2020 (all’articolo 157) prevede una proroga straordinaria dei termini di accertamento. In particolare, in deroga allo statuto del contribuente, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono “emessi” entro il 31 dicembre 2020 e “notificati” nel periodo tra 1° gennaio - 31 dicembre 2021, salvo alcune casistiche particolari. Tale disposizione - si legge nella relazione illustrativa - ha la finalità di consentire una “distribuzione” della notifica degli atti indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice. La norma prevede, poi, che dal termine iniziale del periodo di sospensione (8 marzo) non si procede agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1972;
comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del DPR 633/1972;
inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del D.L. 78/2010;
atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari;
Detti atti, comunicazioni ed inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi:
di “indifferibilità e urgenza”; si tratta, ad esempio, delle contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari;
in cui l’emissione dell’atto è “funzionale” all’adempimento (ad esempio, la liquidazione d’ufficio dell’imposta di registrazione degli atti giudiziari).
Si tratta, dunque, di un intervento che scinde nettamente i due momenti: quello dell’emissione dell’atto e quello della relativa notifica. Per verificare la corretta emissione dell’atto entro il termine di decadenza occorrerà guardare – questa volta con attenzione - alla data di sottoscrizione dell’atto completo di firma autografa o digitale apposta dal funzionario. Ciò in quanto, come stabilito dall’articolo 42 del DPR 600/1973, l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione previsti dalla norma e ad esso non è allegata la documentazione richiesta all'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 42.
Inoltre, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle sono “prorogati” di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del DPR Iva;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Il comma 4 della nuova norma stabilisce, poi, che - per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021 - non sono dovuti gli “interessi” (ossia gli interessi per ritardato pagamento ovvero quelli per ritardata iscrizione a ruolo) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Al fine del differimento dei termini, si individuano specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.
Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
Quadro Normativo |
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