Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 136/2024, prendono vita le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. n.14/2019 e successive modificazioni).
Il decreto n.136/2024 – in vigore dal 28.09.2024 – recepisce, in particolare, alcuni pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari e dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
L’accesso alla composizione negoziata può avvenire quando l’impresa si trova anche solo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.
In caso di mancata approvazione degli ultimi tre bilanci si potranno allegare i progetti di bilanci ancora non approvati oltre a una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni.
Le certificazioni dei debiti tributari e previdenziali non ancora rilasciate dagli enti preposti potranno essere sostituite da una dichiarazione nella quale si attesta di averle richieste da almeno 10 giorni.
Inoltre, dalla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto i creditori interessati dalle misure protettive non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o su beni e diritti dell’impresa né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordate con l’imprenditore. Con l’accesso alla composizione negoziata, le banche sono obbligate a mantenere le linee di credito esistenti durante la procedura.
Possibile la transazione fiscale anche per la composizione negoziata.
Questo ed altro nell'Approfondimento che segue.
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